Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/1996
Corte cost., ord. 18 aprile 1996, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/1996
- Data di deposito
- 18 aprile 1996
- Data di decisione
- 15 aprile 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22350
Manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo stata gia' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., proprio nella parte impugnata dal giudice 'a quo' e non presentando, rispetto alle prospettate censure, autonomia alcuna il richiamo al restante art. 311, stesso codice. - S. 71/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Vassalli
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze