Corte costituzionale
Sentenza n. 534/1995
Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 534
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 534/1995
- Data di deposito
- 29 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:534
Norme oggetto del giudizio
- circolare del ministro risorse agric., alim. e forest. n. 4 del 31 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22082
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995, n. 4, nelle parti in cui la stessa, sotto il titolo "Piani di sviluppo", si riferisce al calcolo presunto della produttivita' dell'azienda riferito al numero delle lattifere previste nei piani, alla possibilita' di procrastinare il termine per la realizzazione dei piani in conseguenza del verificarsi di cause di forza maggiore, alla identificazione dei piani realizzati con quelli in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti e gli obiettivi di produzione sono stati raggiunti o sono in corso di conseguimento. Poiche' la disciplina contenuta nell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 - gia' scrutinata dalla Corte, che, con sentenza n. 520 del 1995, ha dichiarato non fondata, sulla base di argomentazioni valide anche in sede di giudizio per conflitto di attribuzione, la questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 11, 97, 117 e 118 Cost. sollevata dalla stessa ricorrente -, ha natura derogatoria rispetto alla previsione generale della riduzione delle quote A e B, e non e' quindi suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, la circolare impugnata, indirizzata, tra l'altro ad uno specifico organo regionale, e' lesiva delle attribuzioni regionali sia per la individuazione, nell'ambito della organizzazione della regione, dell'organo ritenuto competente, sia per gli effetti riflessi che l'ampliamento della categoria delle aziende, collocate fuori della regione ricorrente e rese esenti dalla riduzione, determina nella riduzione della produzione per le aziende ubicate nel territorio regionale e, conseguentemente, sui poteri regionali di programmazione e controllo della produzione di latte. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, dare attuazione alla legge 24 febbraio 1995, n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995, n. 4, nelle parti specificamente richiamate al n. 1 delle premesse di fatto della presente sentenza (v. Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105 dell'8 maggio 1995, pag. 11, seconda colonna, primo periodo e secondo e terzo capoverso);
Conseguentemente, annulla la stessa circolare nelle parti in questione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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