Corte costituzionale
Sentenza n. 520/1995
Corte cost., sent. 28 dicembre 1995, n. 520
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 520/1995
- Data di deposito
- 28 dicembre 1995
- Data di decisione
- 15 dicembre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:520
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 727 del 23 dicembre 1994
- art. 2, comma 1, legge n. 46 del 24 febbraio 1995
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 46 del 24 febbraio 1995
- art. 2-bis, legge n. 46 del 24 febbraio 1995
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 46 del 24 febbraio 1995
- art. 2, comma 1, lett. 0.a), legge n. 46 del 24 febbraio 1995
- art. 1, comma 2, legge n. 46 del 24 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22078
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, l'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino. Poiche' la riduzione delle quote-latte investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo, la esclusione delle regioni dal procedimento finalizzato a realizzare tale riduzione non si giustifica ne' in relazione alla urgenza del rientro nella quota nazionale, ne' in relazione alla presenza di un interesse nazionale al rispetto degli obblighi comunitari. red.: S. Petitti
Massima n. 22079
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, il quale stabilisce che i produttori che hanno ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione, da parte regionale o provinciale, di un piano di sviluppo o miglioramento zootecnico e che hanno gia' realizzato tale piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota-latte corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti in base alla previgente normativa. Poiche' la disposizione non contiene aiuti agli investimenti nel settore lattiero caseario tali da consentire il superamento delle quote assegnate, non contrasta con il regolamento CEE n. 2328/91, il quale vieta gli aiuti al settore lattiero-caseario e, conseguentemente, non viola l'art. 11 Cost., mentre la circostanza che alcune regioni, con autonoma scelta di politica amministrativa, non abbiano a suo tempo approvato i piani di sviluppo o di miglioramento non vale a rendere irragionevole la distinzione operata dalla disposizione impugnata - la quale, anzi, ragionevolmente fa salvi gli affidamenti maturati da parte dei produttori prima della sua entrata in vigore - e non viola quindi gli artt. 3 e 41 Cost.. red.: S. Petitti
Massima n. 22080
Non sono fondate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 5, 117 e 118 Cost., agli artt. 5, 11, 117 e 118 Cost., agli artt. 3, 41 e 97 Cost., in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost., e agli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1,il quale non prevede il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella riduzione, da parte dell'AIMA delle quote-latte A e B affidate ai produttori; b) dell'art. 2, comma 1, lettera b), il quale, ai fini della esclusione dalla riduzione delle quote, equipara ai comuni montani le zone svantaggiate, quelle ad esse equiparate e le isole; c) dell'art. 2, comma 1, lettera 0.a), il quale prevede che, accanto alla quota B debba essere ridotta anche la quota A non in produzione, nel caso in cui la stessa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita; d) dell'art. 2-bis, il quale, in caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni, consente ai produttori l'autocertificazione della produzione e agli acquirenti di utilizzare tali autocertificazioni ai fini delle proprie dichiarazioni; della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727. Infatti: a) i provvedimenti di riduzione delle quote individuali di produzione di latte bovino hanno carattere specifico, mentre la Conferenza permanente, in quanto organo di informazione, consultazione e raccordo, viene sentita in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale; b) la disposta equiparazione non contrasta con i principi espressi dalla direttiva del Consiglio CEE n. 268/75, la quale include nella medesima categoria delle zone agricole svantaggiate, le zone di montagna, le zone svantaggiate e le zone equiparate alle zone svantaggiate ed e', anzi, conforme alla disciplina posta dalla direttiva del Consiglio n. 273/75 specificamente per il territorio italiano, mentre la deroga alla equiparazione contenuta nell'art. 5, comma 12, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la procedura di compensazione ivi prevista, non assume rilievo ai fini del giudizio sulla disposizione impugnata; c) non esiste ne' nella normativa comunitaria, ne' in quella interna, un principio che condizioni la riduzione delle quote al decorso del tempo e comunque la riduzione immediata, ma solo quando l'eccedenza superi una determinata percentuale, trova giustificazione nella esigenza di rispettare il termine fissato in sede comunitaria per il rientro nella quota nazionale; d) la previsione della autocertificazione non preclude affatto l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dei poteri di controllo loro affidati. red.: S. Petitti
Massima n. 22081
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, per assoluta carenza di motivazione. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere 0.a) e b), e comma 2-bis, nonché dell'art. 2-bis, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, questioni sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, sollevata con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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