Corte costituzionale

Sentenza n. 517/1995

Corte cost., sent. 22 dicembre 1995, n. 517

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
517/1995
Data di deposito
22 dicembre 1995
Data di decisione
14 dicembre 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:517

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for. del 25 maggio 1995
  • art. 1, legge n. 491 del 4 dicembre 1993
  • art. 2, legge n. 491 del 4 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21950

Ammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 maggio 1995, con il quale e' stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza e nominato il Commissario governativo del Consorzio medesimo fino al 30 settembre 1995, in quanto, benche' analogo conflitto proposto dalla stessa regione in relazione ad un precedente decreto avente ad oggetto il medesimo consorzio agrario, sia stato deciso con la sent. n. 384/1995, il decreto attualmente impugnato deve ritenersi nuovo e diverso rispetto al precedente (per la diversita' dei presupposti, della persona fisica nominata Commissario governativo, della data di esercizio delle relative funzioni e dei poteri attribuiti), sicche' il ricorso non va inteso come censura della precedente decisione, bensi' come denuncia dei vizi del decreto in esame in relazione ai parametri invocati. - V. O. n. 27/1990. red.: F. Mangano

Massima n. 21955

Spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento del Consiglio ai amministrazione e del Collegio dei Sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario governativo, in quanto, pur non escludendo la possibilita' di una diversa attribuzione della funzione in oggetto che concili l'esigenza del conseguimento di finalita' nazionali con quella dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni previste dalla normativa vigente, nella direzione indicata dalla volonta' referendaria, tuttavia i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano ancora ispirati al conseguimento di finalita' nazionali, che in questa materia non risultano essere soddisfatte in via esclusiva da altri organismi (AIMA o EIMA). - V. S. n. 384/1995. red.: F. Mangano

Massima n. 21956

Non sussistono i presupposti perche' la Corte sollevi innanzi a se' questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 75 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, nella parte in cui ripristina in capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali funzioni amministrative incidenti su materie di competenza regionale, sia perche' la questione coincide con l'oggetto del conflitto, che verrebbe pertanto a trasformarsi in un modo di sollevare, la questione di legittimita' costituzionale delle norme che sono alla base dell'atto impugnato eludendo i termini di legge, sia perche' la disposizione legislativa censurata non esclude un eventuale e diverso atteggiarsi, in sede regolamentare, delle competenze statali e regionali in materia. - V. S. n. 472/1995. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, decretare il commissariamento dello stesso e nominare un Commissario governativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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