Corte costituzionale
Sentenza n. 509/1995
Corte cost., sent. 18 dicembre 1995, n. 509
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 509/1995
- Data di deposito
- 18 dicembre 1995
- Data di decisione
- 11 dicembre 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:509
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 454 del 3 novembre 1992
- art. 9, par. 2, regolamento CEE n. 1408 del 14 giugno 1971
- F, trattato cee del 7 febbraio 1992
- art. 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 21945
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 par. 2 Reg. Cons. CEE 14 giugno 1971, n. 1408/71 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita'), sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, 4, e 38, secondo comma, Cost., in quanto, sul piano generale, l'art. 134 Cost. limita il controllo di costituzionalita' nei soli confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; ed in quanto, nel caso di specie, la questione e' stata sollevata in via diretta, e non per il tramite della legge di esecuzione, e senza alcuna prospettazione della lesione di diritti fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale, ovvero di diritti inalienabili della persona umana. - S. n. 183/1973; Corte giust. C.E.E. n. 232 del 1989. red.: Di Palma
Massima n. 21946
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 28 febbraio 1983 n. 47 - nella parte in cui non prevede che in favore del lavoratore, iscritto unicamente al sistema previdenziale di altro Stato membro della C.E.E., debba essere computato, al fine dell'ammissione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel sistema previdenziale nazionale, il periodo contributivo maturato esclusivamente in quell'altro Stato membro - letto in combinazione con l'art. 9 par. 2 Reg. Cons. C.E.E. 14 giugno 1971 n. 1408/71 (il quale prevede, secondo l'interpretazione datane alla Corte di giustizia, la possibilita' di cumulare i periodi di assicurazione compiuti negli Stati membri, lasciando, pero', alla disciplina legislativa di ciascuno di essi il compito di determinare i presupposti del diritto o dell'obbligo di affiliazione al proprio regime di previdenza sociale): sia perche' (con riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.) il lavoratore "non assicurato" in Italia, ma in altri Paesi della Comunita', partecipa ai sistemi previdenziali di questi e in uno qualsiasi degli stessi puo' far valere il cumulo dei singoli periodi contributivi in forza di quanto disposto dal cit. art. 9 Reg. n. 1408/71; sia perche' (con riferimento agli artt. 1 e 4 Cost.), mancando in tesi un rapporto di lavoro assoggettato alla normativa nazionale, per un verso, non e' ipotizzabile una lesione del valore costituzionale della protezione del lavoro, e, per l'altro, il rapporto di lavoro assoggettato alla normativa di altro Paese comunitario trova la sua tutela nell'ordinamento dello stesso; sia perche' (con riferimento al principio di ragionevolezza) il carattere territoriale ed il fondamento di tipo assicurativo del sistema previdenziale - che risponde ad una non irragionevole esigenza gestionale per l'equilibrio di bilancio degli enti deputati ad assicurare le prestazioni previdenziali - precludono che il lavoratore italiano all'estero possa accedere al sistema previdenziale italiano in ipotesi di inesistenza di un rapporto di lavoro assoggettato o assoggettabile a contribuzione in Italia; sia, infine, perche' (con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale) la minore disponibilita' di mezzi del cittadino italiano "non assicurato" in Italia ma soltanto in altro Paese comunitario rappresenta una mera conseguenza di fatto non valorizzabile autonomamente. (Corte Giustizia CEE 20 ottobre 1993 c. n. 297/92; 27 gennaio 1981, c. n. 70/80). red.: Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, par. 2, del regolamento del Consiglio CEE 14 giugno 1971, n. 1408/71 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata nella cancelleria il 18 dicembre 1995
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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