Corte costituzionale
Sentenza n. 448/1995
Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 448/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:448
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 22343
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2, numero 67, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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