Corte costituzionale

Sentenza n. 448/1995

Corte cost., sent. 24 ottobre 1995, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
448/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:448

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22343

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilita' la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita' della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non e' idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilita' per il giudizio di merito, giacche' il "patteggiamento" in appello presenta peculiarita' che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice gia' investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita' della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra' fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. Non si e' quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita' nello stesso procedimento. - V. S. nn. 496/1990, 401/1991, 502/1991, 124/1992, 186/1992, 399/1992, 439/1993, 432/1995. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2, numero 67, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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