Corte costituzionale
Sentenza n. 381/1995
Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 381/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:381
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22442
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale con sent. n. 60 del 1995, dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponga che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni dell'imputato assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero", ha un evidente immediato riflesso, e non puo' non dispiegare i suoi effetti sulla disciplina dettata dal comma 2 del medesimo art. 513 - relativo all'esame delle persone imputate in un procedimento connesso -, il quale rinvia al comma precedente in ordine alla individuazione del novero delle dichiarazioni rese prima del dibattimento, dei cui verbali, ricorrendone i presupposti, puo' essere disposta la lettura. Del resto, come la Corte ha evidenziato in altra occasione, dalla circostanza che, in presenza di procedimenti connessi o collegati, si addivenga o meno al 'simultaneus processus' non possono derivare disparita' di regime in tema di lettura, e quindi di utilizzabilita', delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.). - V. S. n. 60/1995, gia' citata nel testo. Per l'assimilazione del regime di utilizzabilita' delle dichiarazioni rese dagli imputati di reati connessi, a prescindere dalla circostanza che si proceda nei loro confronti in un 'simultaneus processus' ovvero separatamente, v. S. n. 254/1992. red.: G.C. rev.: S.P.
Massima n. 22443
Le argomentazioni con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, e poi manifestamente infondate, questioni aventi ad oggetto la mancata previsione della possibilita' di dare lettura, nei casi previsti dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., delle sommarie informazioni assunte nei suoi confronti dalla polizia giudiziaria ex art. 350 cod. proc. pen., - alle quali non si estende la disciplina garantistica di cui all'art. 65 del codice - non possono non valere anche nel caso in cui una persona imputata in un procedimento connesso si avvalga della facolta' di non rispondere, considerato che nessuna differenza di disciplina potrebbe giustificarsi, sul punto in discussione, tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 109 - il richiamo al quale, peraltro, e' del tutto fuori luogo - e 112 Cost., dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.). - V. massima A. Per i precedenti richiamati nella massima, v. S. n. 476/1992 e O. nn. 176 e 338/1993. red.: G.C. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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