Corte costituzionale
Sentenza n. 336/1995
Corte cost., sent. 20 luglio 1995, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 336/1995
- Data di deposito
- 20 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 7, I periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988
- art. 32, comma 7, II periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 31 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 22256
La deroga al criterio generale di determinazione della competenza territoriale, posta dall'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nell'attribuire al Pretore di Roma la competenza a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie, avendo sede in tale citta' l'Ufficio italiano dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni, e' ampiamente giustificata dalla prevalenza di un interesse pubblico a reprimere quegli illeciti, anche per la pericolosita' che tecniche sofisticate e disponibilita' di ingenti mezzi finanziari frequentemente esprimono. Posto che la violazione non puo' ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti dall'accertamento, assume decisivo valore il luogo in cui elementi probatori di origine svariata e segmenti di indagine di diversa matrice vengono raccolti e coordinati dall'Ufficio italiano cambi, autorita' fornita, a riguardo, di particolarissime competenze e di penetranti prerogative di controllo e verifica: la complessita' strutturale di alcuni illeciti ne giustifica la competenza, mentre la speciale vocazione ad accertare le fattispecie perfezionatesi all'estero rende 'a fortiori' ragione della localizzazione, presso di esso, della relativa attivita' di accertamento. La scelta compiuta dal legislatore, resa pressoche' necessaria dalle esigenze di certezza nell'individuazione del giudice competente, non determina, all'evidenza, irragionevole disparita' di trattamento, ne' ostacola, direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, e neppure viola il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al contrario, costituisce un efficace modo di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., dell'art. 32, comma 7, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). red.: A.G. rev.: S.P.
Massima n. 22264
Il dubbio di legittimita' costituzionale concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio - dubbio avente ad oggetto nella specie l'assoggettamento, ad opera dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, della opposizione a violazione delle norme valutarie, al procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 - non e' rilevante se sollevato nell'unico grado del procedimento, risolvendosi nella prematura richiesta di una pronuncia introduttiva di un mezzo di gravame, priva di ogni efficacia nel giudizio in corso davanti al giudice 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 32, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148). - Sul difetto di rilevanza di dubbi di incostituzionalita' relativi a fasi processuali successive al giudizio 'a quo', v. O. nn. 337/1994 e 394/1987). red.: A.G. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal medesimo Pretore con la citata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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