Corte costituzionale
Sentenza n. 313/1995
Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 313/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:313
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21638
Sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, non ogni mutamento del costume o della coscienza collettiva puo' indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere la ponderazione dei beni coinvolti operata dal legislatore attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio - perche' in quel caso, al giudizio di valore legislativo, relativo, si sovrapporrebbe un controllo di ragionevolezza, anch'esso relativo, espressione di una funzione "creativa" di sicuro non appartenente alla Corte -: per operare lo scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore, occorre che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, appalesandosi in concreto come frutto di un uso distorto della discrezionalita' che attinga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi come figura sintomatica di "eccesso di potere", e dunque di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. L'apprezzamento della manifesta irragionevolezza della quantita' o qualita' della pena comminata per una fattispecie incriminatrice si salda intimamente alla verifica dell'uso effettivo del potere discrezionale: ove uno o piu' fra i valori coinvolti dalla norma appaiano sviliti al punto da risultare compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sara' la stessa discrezionalita' a non potersi dire correttamente esercitata, perche' carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi. red.: A. Greco
Massima n. 21639
La struttura delle norme che prevedono l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e l'oltraggio a un magistrato in udienza, che si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale, e le connotazioni fortemente storicizzate che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa, impediscono una qualsiasi estensione dei principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994, ed a maggior ragione un automatico trasferimento di quel 'decisum' alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 c.p.. Nel primo caso e' infatti la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni espresse che rappresenta la connotazione tipizzante e dunque il valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i riverberi negativi che l'offesa puo' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o collegio e' chiamato ad esercitare; nel secondo caso, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor piu' renderebbe impropria qualsiasi assimilazione alla figura di "genere" rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. Il rilievo, contenuto nella sent. n. 341 del 1994, che in altri paesi di democrazia matura l'oltraggio a pubblico ufficiale sia punito meno severamente o risulti addirittura ignorato, non puo' ovviamente valere per l'oltraggio ad un magistrato in udienza, atteso che nei paesi di antica tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia e' assicurato da norme assai rigorose. Del pari va esclusa la violazione del principio di rieducativita' della pena, invocato dai giudici 'a quibus' per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - v. S. n. 341/1994, richiamata nel testo. red.: A. Greco
Massima n. 21640
Lamentare la violazione dell'art. 24 Cost. sul presupposto che la previsione di un minimo edittale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai riti alternativi, e' del tutto improprio, sia perche' tra editto e scelte processuali possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia perche' si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali la difficolta' "teorica" di riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di pene detentive. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 342 cod. pen.). red.: A. Greco
Massima n. 21641
Il principio del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'art. 97, primo comma, Cost. vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., degli artt. 342 e 343 c.p.). - Sul circoscritto ambito di applicazione del principio del buon andamento e dell'imparzialita' della p.a. agli organi dell'amministrazione della giustizia, giurisprudenza costante. V. S. nn. 18/1989 e 86/1982; S. n. 376/1993 e O. n. 275/1994. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dal Pretore di Potenza e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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