Corte costituzionale
Sentenza n. 298/1995
Corte cost., sent. 6 luglio 1995, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/1995
- Data di deposito
- 6 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 90, comma 1, n. 1, codice penale militare di pace
- art. 90, comma 1, n. 2, codice penale militare di pace
- art. 90, comma 1, n. 3, codice penale militare di pace
- art. 229, comb.disp., codice penale militare di pace
- art. 37, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 222, comb.disp., codice penale militare di pace
- art. 226, comb.disp., codice penale militare di pace
- art. 223, comb.disp., codice penale militare di pace
Parametri
- art. 27, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 103, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 103, comma 3, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 21704
L'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni. Infatti, il raffronto tra la pena comminata al militare "che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime", e quella comminata dagli artt. 89 e 91 dello stesso codice, rispettivamente, per il procacciamento e la rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, svela l'irragionevolezza del piu' grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie. Come per l'analogo caso dell'art. 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., colpito dalla sent. n. 49 del 1989 - che costituisce il presupposto della presente decisione -, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della parte della norma contenente la sanzione non determina tuttavia la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate: mentre infatti in quel caso, a colmare transitoriamente la lacuna, in attesa dell'intervento del legislatore, "vale la norma penale comune di cui all'art. 260, numero 3, c.p.", che disegna un reato comune "sovrapponibile" a quello militare, nell'ipotesi "de qua", che non ha una corrispondente previsione in un delitto comune che sia ad essa sovrapponibile - ne' nell'art. 260 c.p., ne' in altre disposizioni -, poiche' comunque viene disegnata per il bene giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato omogenea rispetto a quella gia' ritenuta incostituzionale, dovra' dichiararsi la illegittimita' costituzionale della norma "con riferimento soltanto alla quantita' e qualita' della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a quella contenuta nell'art. 260 c.p.", gia' estesa, sia pure per via diversa, ad una delle quattro figure contemplate dal denunciato art. 90 c.p.m.p.. - Precedente prossimo ed anzi presupposto della decisione e' la S. n. 49/1989, che ha colpito il trattamento sanzionatorio previsto dal n. 4 dell'art. 90, primo comma, c.p.m.p.. red.: A. Greco
Massima n. 21705
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, c.p.m.p., viene estesa, a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ai numeri 2 e 3 dell'art. 90, primo comma - e cioe' alle due figure di reato residue, tenendo conto della sent. n. 49 del 1989 -, in quanto si tratta di ipotesi omogenee a quelle oggetto dell'impugnativa del giudice 'a quo'. red.: A. Greco
Massima n. 21706
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Massima n. 21707
La sottrazione alla giurisdizione militare di reati - come il peculato d'uso, l'abuso d'ufficio, quando riguardino la materia militare, ed il possesso di fotografie illecitamente scattate, dopo la sent. n. 49 del 1989 - lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione militare, attribuiti, in forza della qualificazione operata dall'art. 37, primo comma, c.p.m.p., ai tribunali ordinari come reati comuni, e' frutto di una scelta compiuta dal legislatore: anche qualora la riscontrasse affetta da vizi, la Corte non potrebbe pervenire ad un risultato che, attribuendo a quei fatti il piu' grave trattamento del regime, sostanziale e processuale, del reato militare, ridondi in danno dell'imputato. Spetta infatti al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' affermato dall'art. 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli piu' congruamente gli interessi coinvolti. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 103, terzo comma, Cost., dell'art. 37, primo comma, c.p.m.p.). - Sulle applicazioni del principio di stretta legalita' in tema di creazione di nuove figure di reato e sottrazione di fattispecie alla disciplina comune, v. S. n. 42/1977. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;
dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace sollevate, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate, rispettivamente, le prime tre dal Tribunale militare di Padova in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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