Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1995

Corte cost., sent. 6 luglio 1995, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/1995
Data di deposito
6 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:298

Norme oggetto del giudizio

  • art. 90, comma 1, n. 1, codice penale militare di pace
  • art. 90, comma 1, n. 2, codice penale militare di pace
  • art. 90, comma 1, n. 3, codice penale militare di pace
  • art. 229, comb.disp., codice penale militare di pace
  • art. 37, comma 1, codice penale militare di pace
  • art. 222, comb.disp., codice penale militare di pace
  • art. 226, comb.disp., codice penale militare di pace
  • art. 223, comb.disp., codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 21704

L'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni. Infatti, il raffronto tra la pena comminata al militare "che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime", e quella comminata dagli artt. 89 e 91 dello stesso codice, rispettivamente, per il procacciamento e la rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, svela l'irragionevolezza del piu' grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie. Come per l'analogo caso dell'art. 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., colpito dalla sent. n. 49 del 1989 - che costituisce il presupposto della presente decisione -, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della parte della norma contenente la sanzione non determina tuttavia la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate: mentre infatti in quel caso, a colmare transitoriamente la lacuna, in attesa dell'intervento del legislatore, "vale la norma penale comune di cui all'art. 260, numero 3, c.p.", che disegna un reato comune "sovrapponibile" a quello militare, nell'ipotesi "de qua", che non ha una corrispondente previsione in un delitto comune che sia ad essa sovrapponibile - ne' nell'art. 260 c.p., ne' in altre disposizioni -, poiche' comunque viene disegnata per il bene giuridico protetto, e per la pena edittale, una figura di reato omogenea rispetto a quella gia' ritenuta incostituzionale, dovra' dichiararsi la illegittimita' costituzionale della norma "con riferimento soltanto alla quantita' e qualita' della pena stabilita dalla previsione militare rispetto a quella contenuta nell'art. 260 c.p.", gia' estesa, sia pure per via diversa, ad una delle quattro figure contemplate dal denunciato art. 90 c.p.m.p.. - Precedente prossimo ed anzi presupposto della decisione e' la S. n. 49/1989, che ha colpito il trattamento sanzionatorio previsto dal n. 4 dell'art. 90, primo comma, c.p.m.p.. red.: A. Greco

Massima n. 21705

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, c.p.m.p., viene estesa, a norma dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, ai numeri 2 e 3 dell'art. 90, primo comma - e cioe' alle due figure di reato residue, tenendo conto della sent. n. 49 del 1989 -, in quanto si tratta di ipotesi omogenee a quelle oggetto dell'impugnativa del giudice 'a quo'. red.: A. Greco

Massima n. 21706

La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco

Massima n. 21707

La sottrazione alla giurisdizione militare di reati - come il peculato d'uso, l'abuso d'ufficio, quando riguardino la materia militare, ed il possesso di fotografie illecitamente scattate, dopo la sent. n. 49 del 1989 - lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione militare, attribuiti, in forza della qualificazione operata dall'art. 37, primo comma, c.p.m.p., ai tribunali ordinari come reati comuni, e' frutto di una scelta compiuta dal legislatore: anche qualora la riscontrasse affetta da vizi, la Corte non potrebbe pervenire ad un risultato che, attribuendo a quei fatti il piu' grave trattamento del regime, sostanziale e processuale, del reato militare, ridondi in danno dell'imputato. Spetta infatti al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' affermato dall'art. 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli piu' congruamente gli interessi coinvolti. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 103, terzo comma, Cost., dell'art. 37, primo comma, c.p.m.p.). - Sulle applicazioni del principio di stretta legalita' in tema di creazione di nuove figure di reato e sottrazione di fattispecie alla disciplina comune, v. S. n. 42/1977. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace sollevate, in relazione agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate, rispettivamente, le prime tre dal Tribunale militare di Padova in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze