Corte costituzionale
Sentenza n. 220/1995
Corte cost., sent. 1° giugno 1995, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/1995
- Data di deposito
- 1° giugno 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:220
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21991
In generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo o professionale, implicando un rapporto di supremazia per cui un soggetto (normalmente, ma non necessariamente, il datore di lavoro) puo', con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro) in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio. Dei quali il primo - che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), coniugato alla tutela del lavoro e della dignita' del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.) - implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare, con esclusione di automatismi sanzionatori che pretermettano l'indefettibile valutazione dell'addebito, mentre la regola del contraddittorio, riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzione, implica, a sua volta, il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione e la facolta' di quest'ultimo di addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa, previo espletamento di un procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia rispettoso della regola 'audiatur altera pars'. - Riguardo al principio di proporzione nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, v. S. nn. 197/1993, 16/1991, 158/1990, 40/1990 e 971/1988. Riguardo alla regola del contraddittorio, v. inoltre, in particolare S. nn. 126/1995, 427/1989 e 204/1982. red. : S.P.
Massima n. 21992
Nell'ipotesi in cui il giudizio nel corso del quale e' stata sollevata una questione di legittimita' costituzionale abbia ad oggetto un provvedimento amministrativo, al quale, essendo stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge con la quale alla materia oggetto della norma impugnata venga data una nuova disciplina, questa appaia sicuramente inapplicabile, essendo evidentemente non necessario da parte del giudice rimettente un riesame della rilevanza, non ricorrono le condizioni per cui la Corte debba ordinare la restituzione degli atti. (Nella specie, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 152 del relativo regolamento di esecuzione, la immediata cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali, la Corte, considerato che il decreto ministeriale, del 17 febbraio 1994, impugnato nel processo di provenienza, con il quale il ricorrente e' stato cancellato dal registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali, e' anteriore alla entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della normativa in materia portuale, ha escluso che questa, essendo inapplicabile nella fattispecie, rilevi come 'ius superveniens'). red.: S.P.
Massima n. 21993
La cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall'art. 1258, primo comma, nel caso di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione, essendo espressamente qualificata "pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo 'status' del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest' ultimo, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare. Pertanto, non potendo indurre a diverso avviso ne' il fatto che il potere disciplinare e' esercitato non gia' direttamente dal datore di lavoro ma dall'autorita' vigilante, ne' il carattere di specialita' e la natura privatistica del lavoro portuale, sussistono nella fattispecie i presupposti perche' operino sia il principio di proporzione della sanzione al fatto, che la regola del contraddittorio. - V. la precedente massima A, ed ancora S. nn. 16/1991 e 158/1990. red.: S.P.
Massima n. 21994
Dei due principi (della proporzione della sanzione al fatto e del contraddittorio) a cui e' rigorosamente vincolato, in ogni caso, l'esercizio del potere disciplinare nei rapporti di lavoro, solo il secondo, nelle norme del codice della navigazione concernenti la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali in caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 152, n. 4, del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, risulta osservato. Mentre infatti l'art. 1263 di detto codice prevede espressamente - conforme alla regola del contraddittorio - che il provvedimento di cancellazione sia preceduto dalla contestazione degli addebiti, con implicita facolta', per il lavoratore incolpato, di comunicare le sue giustificazioni, l'art. 1258, primo comma, disponendo che la cancellazione, con annessa perdita del posto di lavoro, consegua automaticamente alla condanna, senza la possibilita' (e l'onere), per chi esercita il potere disciplinare ed a garanzia di chi lo subisce, di valutare, anche alla luce delle giustificazioni addotte, la sussistenza e la gravita' del fatto addebitato, si pone in contrasto con il principio di proporzione e quindi con gli articoli della Costituzione (artt. 3, 4 e 35) in cui esso trova fondamento. Pertanto - assorbito l'ulteriore denunciato contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 1258, primo comma, deve essere dichiarato illegittimo, nella parte in cui prevede la pena disciplinare in questione come effetto automatico di una condanna per uno dei suddetti reati, anziche' sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente. - V. le precedenti massime A, B e C. red. : S.P.
Massima n. 21995
Il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, contenente il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, non e' atto con valore di legge. Pertanto l'art. 152, n. 4, di tale regolamento - impugnato nella parte in cui prevede, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei reati ivi previsti, la cancellazione del condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150 - non puo' essere oggetto di sindacato incidentale da parte della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 Cost., dell'art. 152, numero 4, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). - Sul principio applicato cfr., 'ex plurimus', S. n. 484/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all'iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 numero 4 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e 35 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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