Art. 1258 — Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice
Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della personale aeronautico è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l'incapacità all' iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare.
Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell'ENAC, la inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.