Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1995
Corte cost., sent. 31 maggio 1995, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1995
- Data di deposito
- 31 maggio 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 3, legge n. 327 del 3 agosto 1988
Parametri
Massime
Massima n. 21483
Come la Corte ha piu' volte affermato, per aversi restrizione della liberta' personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla liberta' di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operativita' - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignita' o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non e' riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, cosi' come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perche' l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, e' libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale e' stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operativita' dei precetti costituzionali relativi alla liberta' di circolazione e soggiorno e alla liberta' personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonche' O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Massima n. 21484
Poiche' il provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza ha carattere amministrativo, non comporta violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., una disposizione di legge ordinaria - come quella, concernente il rimpatrio obbligatorio, di cui all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) che nel relativo procedimento non preveda il diritto di difesa. Come la Corte ha gia' affermato, infatti, la disciplina del procedimento amministrativo e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non e' da ricomprendere quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive e' comunque assicurata, dagli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., in sede giurisdizionale. Senza contare che la tutela del merito amministrativo non risulta costituzionalmente presidiata. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - S. n. 146/1963. red.: G. Leo
Massima n. 21485
L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei "soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari", rende 'a fortiori' riferibile la norma ai diretti destinatari del provvedimento, quale che sia l'autorita' amministrativa da cui esso promana, e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato. In base a tale principio, peraltro recepito dalla giurisprudenza che ha assegnato all'atto di avvio del procedimento un ruolo condizionante la validita' dell'esito stesso della procedura e riferibile, di regola, a tutti i tipi procedimentali, e' quindi da escludere che alla necessita' di notiziazione di questo momento, davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, possa ritenersi sottratto il destinatario di un provvedimento - come quello di rimpatrio previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 1423 del 1956 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 327 del 1988) - tra l'altro direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione. Va pertanto respinta la censura, avanzata in proposito in base al contrario assunto, di ingiustificata discriminazione tra i destinatari del provvedimento di rimpatrio e i destinatari degli altri provvedimenti amministrativi, non rilevando che il destinatario del "foglio di via obbligatorio" trattandosi di provvedimento inerente alla prevenzione della criminalita', non abbia diritto, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Regolamento dettato con decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, all'accesso ai documenti amministrativi previsto dagli artt. 24 e segg. della legge n. 241 del 1990. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), sollevata, in riferimento agli artt. 13, 16 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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