Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1995

Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1995
Data di deposito
10 maggio 1995
Data di decisione
10 maggio 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:161

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
  • art. 3, decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
  • art. 2, decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
  • art. 14, decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
  • art. 1, decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995
  • art. 3, comma 6, decreto-legge n. 83 del 20 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21406

La esistenza, nell'ordinamento, riguardo alle leggi e agli atti equiparati, di un sistema di garanzia costituzionale accentrato sul sindacato incidentale previsto dall'art. 134 Cost., non e' valida ragione per ritenere che i decreti-legge e, in particolari situazioni, anche le leggi e i decreti legislativi, restino esclusi dalla sfera di operativita' del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Come e' noto, infatti, per il decreto-legge, il sindacato incidentale, benche' possibile, si presenta di fatto non praticabile in relazione ai tempi ordinari del giudizio incidentale ed alla limitata vigenza dello stesso decreto, e pertanto il profilo di garanzia che pur, per esso - come emerge dallo stesso disegno tracciato dall'art. 77 Cost. - e' essenziale e tende a prevalere su ogni altro, verrebbe a risultare, se non compromesso, certamente limitato se il controllo di costituzionalita' restasse circoscritto alla sola ipotesi del sindacato incidentale, con prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali, tanto piu' se si pensi - anche alla luce dell'esperienza piu' recente - al dilagare della decretazione d'urgenza, e ai connessi fenomeni quali l'uso anomalo della prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti. Inoltre la possibilita' - deprecabile, ma che non puo' escludersi in modo assoluto - che l'impiego del decreto-legge conduca a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), ad incidere sulla stessa materia costituzionale e a determinare - nei confronti dei soggetti privati - situazioni non piu' reversibili ne' sanabili anche in seguito alla perdita di efficacia della norma, dimostra che il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato puo' rappresentare la via necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia. Per cui appare giustificato riconoscere la possibilita' di utilizzare tale strumento, nei confronti del decreto-legge - e nelle su evidenziate ipotesi - anche nei confronti della legge e del decreto legislativo, come controllo da affiancare al sindacato incidentale. - In senso "in linea di principio" contrario, ma avvertendo l'esigenza di evitare, comunque, "che si formino zone franche di incostituzionalita'", S. n. 406/1989. Riguardo al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti, v., in particolare, S. n. 302/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21407

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori dei referendum in materia di disciplina del commercio, di disciplina dell'orario dei negozi, di elezioni comunali e di contributi sindacali, indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, nei confronti del Governo, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", a conferma di quanto gia' ritenuto, in sede di delibazione, con l'ordinanza n. 118 del 1995, va riconosciuta, in termini definitivi, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a legittimare, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la proposizione del conflitto. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, infatti, non resta che richiamare la giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto alla frazione del Corpo elettorale, come identificata dall'art. 75 Cost., la natura di potere dello Stato ed al comitato dei promotori - rappresentato da almeno tre soggetti - la legittimazione attiva alla proposizione del conflitto, non rilevando in contrario che, nella specie, il conflitto non sia stato sollevato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione a limitazioni apportate al quesito referendario. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, poi, dovendosi escludere che la natura dell'atto (decreto-legge) in relazione al quale il conflitto e' stato sollevato ne precluda l'ammissibilita', appare evidente l'incidenza del conflitto stesso in una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, e, in particolare, dall'art. 75 Cost., dal momento che il decreto impugnato dispone in merito alle attivita' di propaganda, pubblicita' ed informazione preordinate all'esercizio del voto referendario. - V. O. n. 118/1995, gia' citata nel testo, ed inoltre, riguardo ai "requisiti soggettivi", S. n. 69/1978 ed O. nn. 17/1978, 1/1979, 2/1979. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21408

Non puo' dirsi che il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", sia viziato, e quindi lesivo delle attribuzioni spettanti, 'ex' art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno proposto il conflitto 'de quo', "per cattivo uso del potere di cui all'art. 77 Cost.", in quanto adottato senza che ricorressero gli estremi della necessita' e dell'urgenza. Riguardo a tale censura - che investe la validita' del decreto-legge nel suo complesso - riaffermato il principio che nei giudizi su decreti-legge spetta alla Corte costituzionale un sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della necessita' e dell'urgenza, va infatti riconosciuto che, nel caso di specie, non ricorre tuttavia quella "evidente mancanza" dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza di tali presupposti, che sola - secondo la richiamata giurisprudenza - potrebbe giustificare una pronuncia di illegittimita'. - S. n. 29/1995. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21409

Riguardo al decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", va respinta la censura - che investe la validita' del decreto-legge nel suo complesso - secondo cui esso e' viziato, e quindi lesivo delle attribuzioni spettanti, 'ex' art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto 'de quo' perche' non sarebbe consentita l'emanazione di decreti-legge in materia referendaria. Un tale limite, infatti, non risulta desumibile, ne' direttamente ne' indirettamente, dalla disciplina costituzionale, e qualora lo si volesse far discendere dal divieto di provvedere con decreti-legge in materia elettorale, sancito dall'art. 72, quarto comma, Cost. e richiamato dall'art. 15, secondo comma, lett. b), della legge 13 agosto 1988, n. 400, va rilevato che, anche ad ammettere, a tal fine, una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, resterebbe pur sempre il fatto che la disciplina posta dal decreto non viene a toccare ne' il voto ne' il procedimento referendario in senso proprio - in cui va identificato l'oggetto della materia - ma solo le modalita' della campagna referendaria. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21410

Le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, contenute negli artt. 1 (sull'ambito di applicazione della stessa disciplina), 2 (in tema di propaganda), 3 (in tema di pubblicita') e 14 (in tema di sanzioni), non possono ritenersi viziate da irragionevolezza, ne' percio' lesive delle attribuzioni spettanti, 'ex' art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto 'de quo', per il fatto di aver regolato le campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali. Riguardo a tali censure - che peraltro investono in prevalenza il merito politico delle norme contestate - va infatti rilevato che se e' vero che le campagne referendarie - come i ricorrenti sostengono - presentano caratteristiche particolari e, per taluni aspetti, semplificate rispetto a quelle proprie delle campagne elettorali, e' anche vero che da tale diversita' non e' possibile desumere, in via generale, un vincolo per il legislatore ad adottate discipline differenziate, la' dove il settore da regolare (nella specie, l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) presenti profili comuni, e si possa affermare la compatibilita' delle forme legislativamente sanzionate con le caratteristiche proprie dello strumento referendario. Compatibilita' che nella specie risulta sussistere (salvo per quanto concerne l'art. 3, comma 6) sia con riferimento alla propaganda che alla pubblicita', ove si consideri che le forme indicate per la propaganda dall'art. 2 tendono a ricomprendere l'intera tipologia comunemente praticata per ogni tipo di competizione politica (elettorale e referendaria) e che i limiti segnati dal primo comma dell'art. 3 per la "pubblicita' elettorale", non sono applicabili, per la loro stessa configurazione (modulata con riferimento specifico alle campagne elettorali) alla pubblicita' referendaria. - Riguardo all'art. 3, comma 6, del d.l. n. 83, v. la seguente massima F. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21411

La disposizione dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83 (recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"), secondo la quale, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del 'referendum'), e' vietata ogni forma di pubblicita', anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie, deve ritenersi eccessiva e irragionevole - e percio' lesiva delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto di attribuzione 'de quo' - nella parte in cui si applica alle campagne referendarie. In proposito, infatti, premesso che riguardando la materia l'esercizio di un diritto politico fondamentale, le limitazioni contestate - secondo la costante giurisprudenza della Corte - devono essere sottoposte a un rigoroso scrutinio, tanto piu' perche' disposte con un provvedimento governativo provvisorio non ancora approvato dalla maggioranza parlamentare, va rilevato che, mentre per le campagne elettorali la presenza di un limite temporale ragionevolmente contenuto per lo svolgimento della pubblicita' puo' trovare giustificazione nel fatto di privilegiare la propaganda sulla pubblicita', al fine di preservare l'elettore dalla suggestione di messaggi brevi e non motivati, eguale esigenza non si prospetta per le campagne referendarie, dove i messaggi tendono, per la stessa struttura binaria del quesito, a risultare semplificati, si' da rendere sfumata la distinzione tra le forme della propaganda e le forme della pubblicita'. Ancor piu' grave ed evidente la riscontrata irragionevolezza appare in relazione a quella parte della disposizione che vieta la pubblicita' per i periodi in cui si succedono varie consultazioni elettorali e referendarie, divieto che - oltre a risultare del tutto ingiustificato anche rispetto al fine, sotteso alla norma, di preservare la liberta' psicologica dell'elettore nell'imminenza del voto - e' tale da poter condurre, in presenza di una consultazione referendaria preceduta da consultazioni elettorali, alla pratica eliminazione dello strumento pubblicitario. Pertanto, assorbita ogni pronuncia in ordine alla domanda di sospensione dell'atto impugnato, deve dichiararsi che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del d.l. 20 marzo 1995, n. 83, con conseguente annullamento della disposizione stessa 'in parte qua'. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Governo adottare, con riferimento alle campagne referendarie, la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, e, conseguentemente, annulla tale disposizione nella parte in cui si applica alle campagne referendarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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