Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1995
Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21328
La ripartizione "topografica" dell'espulsione, disciplinata dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella l. n. 39 del 1990 (contenente norme sui cittadini extracomunitari e gli apolidi gia' presenti in Italia), tra il primo comma (dove consiste nella misura di sicurezza) e gli altri (ove e' misura di polizia), comporta anche l'invalicabilita' di quel confine da parte delle diverse autorita' preposte all'applicazione delle rispettive misure espulsive, avuto altresi' riguardo al fatto che la ripartizione, cosi' individuata dalla Corte costituzionale, segue anche una diversita' strutturale tra le due misure quale discende dalle differenti autorita' statuali cui e' attribuita la loro applicazione. Pertanto, nell'ipotesi di sentenza di applicazione della pena pronunciata, come nella specie, nei confronti di cittadino extracomunitario - posto che il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. elimina in radice il potere del giudice penale di fare applicazione delle misure di sicurezza, tra le quali rientra l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato italiano - non spetta, comunque, al prefetto l'applicazione della stessa, non potendo attuarsi, per quanto premesso, la sostituzione dell'autorita' amministrativa nei poteri espulsivi di competenza del giudice, sicche' va respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, alla norma 'de qua'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: 27) Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). - v. O. n. 72/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: 27) della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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