Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1995

Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
129/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21328

La ripartizione "topografica" dell'espulsione, disciplinata dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella l. n. 39 del 1990 (contenente norme sui cittadini extracomunitari e gli apolidi gia' presenti in Italia), tra il primo comma (dove consiste nella misura di sicurezza) e gli altri (ove e' misura di polizia), comporta anche l'invalicabilita' di quel confine da parte delle diverse autorita' preposte all'applicazione delle rispettive misure espulsive, avuto altresi' riguardo al fatto che la ripartizione, cosi' individuata dalla Corte costituzionale, segue anche una diversita' strutturale tra le due misure quale discende dalle differenti autorita' statuali cui e' attribuita la loro applicazione. Pertanto, nell'ipotesi di sentenza di applicazione della pena pronunciata, come nella specie, nei confronti di cittadino extracomunitario - posto che il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. elimina in radice il potere del giudice penale di fare applicazione delle misure di sicurezza, tra le quali rientra l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato italiano - non spetta, comunque, al prefetto l'applicazione della stessa, non potendo attuarsi, per quanto premesso, la sostituzione dell'autorita' amministrativa nei poteri espulsivi di competenza del giudice, sicche' va respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, alla norma 'de qua'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: 27) Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). - v. O. n. 72/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: 27) della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze