Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/1995
Corte cost., ord. 6 marzo 1995, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/1995
- Data di deposito
- 6 marzo 1995
- Data di decisione
- 23 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 256 del 24 luglio 1993
- art. 3, comma 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 2, legge n. 575 del 31 maggio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 21941
Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione gia' disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, e', secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitivita' del provvedimento che ne e' oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - e' stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilita' di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformita' al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) - come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata. in riferimento agli articoli 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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