Corte costituzionale
Ordinanza n. 315/1995
Corte cost., ord. 12 luglio 1995, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 315/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- art. 141, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 23, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- art. 142-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 18, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 24, legge n. 122 del 24 marzo 1989
- art. 142, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
- art. 22, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 203, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 21713
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Massima n. 21714
Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Massima n. 21715
Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' affermato dalla Corte - e' privo di riflessi sul piano della costituzionalita' che il riesame della contestazione, in sede amministrativa, generalmente effettuato d'ufficio, venga in alcuni casi subordinato dalla legge all'istanza dell'interessato dato che cio' che la Costituzione assicura e' soltanto l'azione giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione. red.: S.P.
Massima n. 21716
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, in mancanza di una specifica disciplina circa i termini e le modalita' da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso le cartelle esattoriali - una volta escluso dalla giurisprudenza della Corte che nel caso in cui dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo sia impedita la tutela giurisdizionale - spetta al giudice dinanzi al quale l'azione e' proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il 'quomodo' ed il 'quando' della sua esperibilita' affinche' la tutela risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che i quesiti formulati dalle ordinanze di rinvio finiscono con l'essere di carattere meramente interpretativo. - S. nn. 255/1994 e 311/1994. red. S.P.
Massima n. 21717
Manifesta inammissibilita' della questione perche' proposta nei confronti di norma della quale, 'ratione temporis', il giudice rimettente non deve fare applicazione nei processi di provenienza. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. 436 del 1994);
b) delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994);
c) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);
d) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);
Dichiara la manifesta infondatezza:
e) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dell'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994);
f) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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