Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/1995

Corte cost., ord. 12 luglio 1995, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
315/1995
Data di deposito
12 luglio 1995
Data di decisione
28 giugno 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:315

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21713

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 255/1994. red.: S.P.

Massima n. 21714

Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.

Massima n. 21715

Manifesta infondatezza della questione in quanto - come gia' affermato dalla Corte - e' privo di riflessi sul piano della costituzionalita' che il riesame della contestazione, in sede amministrativa, generalmente effettuato d'ufficio, venga in alcuni casi subordinato dalla legge all'istanza dell'interessato dato che cio' che la Costituzione assicura e' soltanto l'azione giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione. red.: S.P.

Massima n. 21716

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, in mancanza di una specifica disciplina circa i termini e le modalita' da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria avverso le cartelle esattoriali - una volta escluso dalla giurisprudenza della Corte che nel caso in cui dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo sia impedita la tutela giurisdizionale - spetta al giudice dinanzi al quale l'azione e' proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il 'quomodo' ed il 'quando' della sua esperibilita' affinche' la tutela risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che i quesiti formulati dalle ordinanze di rinvio finiscono con l'essere di carattere meramente interpretativo. - S. nn. 255/1994 e 311/1994. red. S.P.

Massima n. 21717

Manifesta inammissibilita' della questione perche' proposta nei confronti di norma della quale, 'ratione temporis', il giudice rimettente non deve fare applicazione nei processi di provenienza. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. 436 del 1994);

b) delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994);

c) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);

d) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);

Dichiara la manifesta infondatezza:

e) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dell'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994);

f) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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