Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/1995
Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, n. 12, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 7, codice di procedura penale
- art. 7, comma 2, lett. m), codice di procedura penale
- art. 7, comma 2, lett. m, codice di procedura penale
Parametri
- art. 2, n. 12, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 21674
L'art. 2, n. 12, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevede l'attribuzione alla cognizione per materia del pretore - sulla base della pena edittale e della qualita' del reato - di tutte le contravvenzioni e dei delitti punibili con la sola multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonche' di altri delitti da indicare specificamente, delimita sufficientemente la discrezionalita' del legislatore delegato, tenuto anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti e delle ragioni e finalita' generali della delega. Nel definire in tal modo i criteri per la ripartizione della competenza per materia nel processo penale, il legislatore delegante ha tenuto conto della linea di tendenza volta ad aumentare il numero dei reati di competenza del pretore, considerando che nel nuovo processo e' venuto meno l'ostacolo costituito dal cumulo, nel pretore stesso, delle funzioni requirenti e giudicanti, sicche' il criterio generale della semplificazione ha consentito di ricorrere ragionevolmente alla snellezza e celerita' del processo pretorile per reati in relazione ai quali le indagini non siano con esso incompatibili. - V. massime B, C, D, E, F. red.: G. Conti
Massima n. 21675
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non eccede i principi e criteri direttivi della delega. Nell'attribuire al pretore, gia' competente secondo il criterio quantitativo della pena per il reato di truffa (art. 640, primo comma, del co dice penale), anche la competenza in ordine all'ipotesi di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, del codice penale) non irragionevolmente e' stata considerata prevalente, ai fini della semplificazione del processo, l'attrazione della competenza nell'ambito di quella gia' prevista per il reato base. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, C, D, E, F. red.: G. Conti
Massima n. 21677
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacche' tale principio richiede che la competenza degli organi giurisdizionali sia predeterminata e sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio mediante la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie, mentre non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneita' o qualificazione che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lette ra m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, D, E, E. Sul principio del giudice naturale v. S. n. 460/94; O. n. 130/95. red.: G. Conti
Massima n. 21678
L'attribuzione alla cognizione del pretore, anziche' a quella del tribunale, del delitto di truffa aggravata previsto dall'art. 640, secondo comma, del codice penale non e' in contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa, giacche' la difesa si svolge e si sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato e fase del processo, qualunque sia il giudice chiamato a decidere in base alla ripartizione delle competenze. Inoltre, nessuna violazione del diritto di difesa e' determinata dalla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento dinanzi al pretore, essendo tra l'altro comunque consentita l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita', ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, E, F. Sul contenuto di diritto di difesa, v. S. n. 72/76. Sulla mancanza dell'udienza preliminare nel procedimento pretorile, v. O. n. 22/95. red.: G. Conti x
Massima n. 21679
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio di eguaglianza, non essendo irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni di natura politica. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, F. red.: G. Conti
Massima n. 21680
L'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, che stabilisce la competenza del pretore per giudicare del delitto di truffa aggravata, non contrasta con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale). - V. massime A, B, C, D, E. V. S. nn. 428 e 376/93; O. nn. 275/94, 39/75. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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