Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/1995
Corte cost., ord. 31 marzo 1995, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:106
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
- art. 8, decreto-legge n. 187 del 14 giugno 1993
- art. 7, comma 12, ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- legge n. 296 del 12 agosto 1993
- art. 7, comma 12, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- art. 7, comma 12, bis, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 22061
Come gia' affermato dalla Corte in precedenti pronunce di rigetto di analoghe questioni, la disciplina dell'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non contrasta con l'art. 3, ne' con l'art. 27, Cost.: quanto al primo parametro, infatti, si rileva che la scelta legislativa di limitare la possibilita' di espulsione alle sole ipotesi di reato per le quali la custodia in carcere non sia l'unica misura applicabile (escludendo le piu' gravi ipotesi indicate dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.), non e' illogica e arbitraria, ma riflette un giudizio presuntivo di minore gravita' delle ipotesi suddette, mentre, quanto al secondo, vale il principio per cui la finalita' rieducativa della pena non puo' venire in questione quando il trattamento penitenziario e' interrotto ovvero - come nel caso dell'espulsione - quando e' sospeso. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif., nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296). - v. S. nn. 62/1994 e 283/1994 (nel senso dell'infondatezza delle questioni), O. n. 401/1994 (nel senso della manifesta infondatezza). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22062
Dall'art. 10 Cost. non si desumono - ai fini dell'espulsione dello straniero extracomunitario in stato di custodia cautelare - limiti basati sulla considerazione degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di provenienza dello stesso; in ogni caso, la disciplina legislativa impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dell'interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la sussistenza "di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumita' in conseguenza di eventi bellici o epidemie". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 10 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990 n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993 n. 296; questione sollevata in relazione all'ipotesi in cui per il reato ascritto allo straniero espulso sia prevista la pena di morte nel paese di origine o di provenienza). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22063
L'espulsione dello straniero extracomunitario sottoposto a custodia cautelare non e' censurabile sotto il profilo del mancato rispetto delle procedure previste, per i provvedimenti di clemenza, dall'art. 79 Cost., giacche' essa non si configura come causa di estinzione del reato o della pena, ma come un'ipotesi di sospensione della custodia cautelare in carcere (cosi' come l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della pena detentiva). Ne' risulta utilmente invocato l'art. 81 Cost., sotto il profilo della mancata copertura finanziaria delle "maggiori spese" derivanti dalla procedura di espulsione, dovendosi tener conto che quest'ultima e' finalizzata a ridurre l'enorme affollamento carcerario, e dunque comporta prevedibilmente anche una riduzione della spesa. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 79 e 81 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. con modif. nella L. 12 agosto 1993, n. 296). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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