Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1994
Corte cost., sent. 24 febbraio 1994, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1994
- Data di deposito
- 24 febbraio 1994
- Data di decisione
- 10 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:63
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20463
Manifesta inammissibilita' delle questioni per carenza assoluta di motivazione in quanto il giudice remittente si e' limitato ad enunciarle senza minimamente prospettare come e perche' la norma contestata possa apparire di dubbia costituzionalita' rispetto agli invocati parametri. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20464
Una trasformazione dell'ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate sarebbe contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della liberta' e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta liberta', in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata, legata al riconoscimento del diritto inviolabile di liberta' di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera. - V., nello stesso senso la sent. n. 366/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20465
Nella fase delle indagini preliminari l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche a fini probatori e' disciplinata dall'art. 270 c.p.p. che, al primo comma, mentre prevede, come regola generale, il divieto di utilizzare detti risultati in procedimenti diversi da quello per il quale le stesse intercettazioni sono state validamente autorizzate dal giudice, pone poi una norma del tutto eccezionale diretta a consentire l'utilizzazione in processi diversi di dette acquisizioni limitatamente ai casi in cui gli elementi raccolti risultino indispensabili per l'accertamento di delitti comportanti l'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza, indicati nell'art. 380 c.p.p.. Trattandosi di una norma legislativa incidente su un diritto di liberta' individuale qualificabile come inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, la verifica della legittimita' costituzionale di detta disciplina deve quindi avvenire secondo principi rigorosi, esaminando cioe' se la restrizione prevista sia diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante e, nello stesso tempo, risulti circoscritta alle operazioni strettamente necessarie alla tutela di quell'interesse. - cfr. la sent. n. 366/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Massima n. 20466
L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitata all'accertamento dei soli reati per i quali e' previsto l'arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p. e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, non e' irragionevole - come ritenuto dal giudice 'a quo' - ma costituisce un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla liberta' e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono, giustificato anche dall'attuale contesto sociale caratterizzato dalla seria minaccia alla convivenza civile e all'ordine pubblico da parte della criminalita' organizzata; tale utilizzazione, inoltre, viene determinata con le garanzie del contraddittorio tra le parti nelle forme previste dall'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo c.p.p.. Ne' puo' riconoscersi fondamento all'asserita disparita' di trattamento derivante dal fatto di aver escluso l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche per reati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti, mentre e' permesso per quelli punibili con la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque, trattandosi di situazioni non comparabili perche' diverse ed eterogenee. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, comma primo, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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