Corte costituzionale
Sentenza n. 470/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:470
Norme oggetto del giudizio
- art. 51, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 55, comma 17, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 13, comma 2, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 56, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 48, comma 3, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 49, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 50, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 55, comma 13, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
- art. 10, comma 2, legge della Regione siciliana del 14 ottobre 1993
Parametri
- art. 48, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 32, Costituzione
- art. 64, decreto del Presidente della Repubblica n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 47, comma 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 81, Costituzione
- art. 9, legge n. 207 del 20 maggio 1985
Massime
Massima n. 21068
La promulgazione della legge regionale siciliana nelle sole parti non impugnate dal Commissario dello Stato esaurisce il potere di promulgazione del Presidente della Regione - il cui esercizio deve avvenire con unico atto - e conseguentemente esclude ogni possibilita' di successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse; pertanto, nel giudizio di legittimita' costituzionale pendente avverso le norme non promulgate, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso gli artt. 10, comma secondo, 13, comma secondo, 48, comma terzo, 49, 50, 51, 55, commi tredicesimo e diciassettesimo, 56, della legge approvata dall'Assemblea siciliana 14 ottobre 1993, in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione territoriale delle unita' sanitarie locali). - Giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, S. nn. 84/1994 e 235/1994). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente agli artt. 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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