Corte costituzionale
Sentenza n. 464/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 464/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:464
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994
- legge n. 444 del 15 luglio 1994
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994
- art. 3, decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994
- art. 6, decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 444 del 15 luglio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 23919
Come gia' ritenuto dalla Corte deve escludersi che la 'prorogatio' di fatto degli organi amministrativi, a tempo indeterminato, costituisca un principio di carattere generale dell'ordinamento, cui anche la regione sia tenuta ad attenersi, poiche' secondo i principi desumibili dall'art. 97 Cost., ogni proroga dei poteri di organi e dopo la loro scadenza puo' aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati. Alla luce di cio', il d.l. n. 293/1994 conv. in l. 444/1994, che ha fissato alcuni principi fondamentali in materia ed ha dichiarati direttamente operanti nelle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato ad essi i rispettivi ordinamenti, ben puo' avere l'effetto abrogativo, - gia' desumibile in generale dall'art. 10 l. 10 febbraio 1953, n. 62 - di quelle norme di legge regionale che risultino in contrasto con detti principi fondamentali, da considerarsi tali, ai fini di quanto previsto dall'art. 117 Cost., per il loro obiettivo valore, e quindi a prescindere dalla qualificazione formale data ad essi dal legislatore. - S. nn. 208/1992 e 498/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 23920
Dalla norma di legge statale, che, in caso di inadempienza dell'organo collegiale che debba in via primaria provvedere alle nomine di titolari di organi scaduti, attribuisce al suo presidente il potere sostitutivo, si ricava il 'principio fondamentale' dello spostamento della competenza da un organo collegiale ad uno monocratico, nella considerazione, ricavabile dalla comune esperienza, che mentre quello collegiale puo' non riuscire a riunirsi o non pervenire ad un accordo sulla nomina da effettuare, senza che per questo possano neppure individuarsi precise responsabilita' derivanti dall'omissione, queste evenienze non sono ravvisabili nell'organo monocratico. Peraltro l'abrogazione, in forza di detto principio, ai sensi dell'art. 10, legge n. 62 del 1953, della disposizione della legge della Regione Calabria in materia, n. 13 del 1992, che attribuisce il potere di nomina degli organi degli enti regionali e subregionali, spettante al Consiglio regionale, in via sostitutiva, alla Giunta (organo non monocratico) e la provvisoria applicazione, in suo luogo, della norma della legge statale in base alla quale il potere sostitutivo spetta al Presidente della Regione, non determinano una invasione delle attribuzioni regionali, ben potendo la regione nuovamente intervenire attribuendo detto potere sostitutivo, in base al proprio Statuto, ad altro organo, purche' venga rispettato il principio fondamentale del suo carattere monocratico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 121, 122, 123 Cost., dell'art. 4, secondo comma, d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 23921
In tema di 'prorogatio' degli organi amministrativi costituisce certamente un principio fondamentale della legge statale (d.l. n. 293/1994, conv. in l. n. 444/1994), vincolante per il legislatore regionale, quello dell'assoggettamento, ad un regime sanzionatorio invalidante, degli atti emanati dagli organi scaduti. Tale principio tende, infatti, a rendere effettiva la rigorosa disciplina della proroga e ad evitarne ogni elusione, in contrasto con l'art. 97 Cost., secondo quanto gia' affermato dalla Corte in ordine alla violazione del principio di riserva di legge in materia di organi amministrativi da parte di una eventuale 'prorogatio sine die'. Pertanto deve escludersi la lamentata invasivita' di competenze regionali da parte della legge statale, nella parte in cui sancisce la nullita' degli atti esorbitanti dall'ordinaria amministrazione emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga 'ex lege' e la nullita' di tutti gli atti, di qualunque natura, emanati dopo la cessazione del periodo di proroga. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., degli artt. 3 e 6 d.l. 16 maggio 1994, n. 293, conv. in l. 15 luglio 1994, n. 444). - V. S. n. 208/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Massima n. 23922
La previsione del terzo comma dell'art. 77 Cost., secondo cui le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti, riguarda, per sua essenza, la possibilita' del legislatore di regolare retroattivamente rapporti sorti in virtu' dei decreti decaduti, che, anche a prescindere dalla suddetta espressa previsione costituzionale, incontra un limite solo in materia penale, come da costante giurisprudenza della Corte. Conseguentemente la norma di legge statale che convalida, con salvezza degli effetti prodottisi, gli atti di ricostituzione di organi amministrativi scaduti adottati, sulla base di quanto disposto da decreti legge non convertiti, dai presidenti degli organi collegiali in caso di inerzia dei collegi a provvedere, non puo' dirsi incostituzionale perche', in virtu' di essa, vengono a disciplinarsi retroattivamente rapporti assoggettabili alla legislazione regionale. Peraltro, avendo le leggi dello Stato, nelle materia di competenza delle regioni, carattere cedevole rispetto alla legislazione regionale, anche preesistente, regolante gli stessi rapporti, purche' rispettosa di principi fondamentali desumibili dalle prime, la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti non riguarda i rapporti che, nel rispetto di quei principi, risultino gia' regolati dalla legge regionale (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 123 e 77, terzo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, l. 15 luglio 1994, n. 444). - Sui limiti alla retrottivita' della legge: sent. nn. 389/1991; 155/1990; 190/1988. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1994 n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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