Corte costituzionale

Sentenza n. 462/1994

Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 462

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
462/1994
Data di deposito
30 dicembre 1994
Data di decisione
15 dicembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:462

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, decreto del Ministro beni culturali e ambientali del 31 gennaio 1994
  • art. 4, comma 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1993
  • art. 8, decreto-legge n. 433 del 14 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21343

L'art. 8, secondo comma, del regolamento emanato, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171, in attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433 (convertito con modificazioni in legge 14 gennaio 1993, n. 4), per fissare indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato (editoriale di riproduzione e recapito del prestito bibliotecario, ristorazione, guardaroba e vendita di beni correlati all'informazione museale) impugnato dalla Regione Umbria per conflitto di attribuzione in quanto in base ad esso l'unica gara prevista, per piu' istituti, per la gestione di tali servizi, puo' svolgersi, oltre che per i musei ed istituti statali, anche per i musei ed istituti degli enti locali che lo richiedano, e' rivolto, non gia' a questi ultimi, ma alle amministrazioni statali, per consentire ad esse una collaborazione che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente - presuppone il consenso della regione interessata. Tale principio risulta non tanto dalla previsione che, in relazione alla richiesta degli enti locali, siano sentite le regioni (il che potrebbe far ritenere che ci si trovi in presenza di un semplice parere) quanto alla necessita' che uno dei membri della commissione giudicatrice della licitazione sia designato dalla regione, in nessun modo vincolata a provvedervi. Pertanto, poiche' l'atto impugnato non e' idoneo a menomare le attribuzioni regionali, il proposto conflitto va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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