Corte costituzionale
Sentenza n. 462/1994
Corte cost., sent. 30 dicembre 1994, n. 462
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 462/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:462
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, decreto del Ministro beni culturali e ambientali del 31 gennaio 1994
- art. 4, comma 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1993
- art. 8, decreto-legge n. 433 del 14 novembre 1992
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1977
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 21343
L'art. 8, secondo comma, del regolamento emanato, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171, in attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433 (convertito con modificazioni in legge 14 gennaio 1993, n. 4), per fissare indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato (editoriale di riproduzione e recapito del prestito bibliotecario, ristorazione, guardaroba e vendita di beni correlati all'informazione museale) impugnato dalla Regione Umbria per conflitto di attribuzione in quanto in base ad esso l'unica gara prevista, per piu' istituti, per la gestione di tali servizi, puo' svolgersi, oltre che per i musei ed istituti statali, anche per i musei ed istituti degli enti locali che lo richiedano, e' rivolto, non gia' a questi ultimi, ma alle amministrazioni statali, per consentire ad esse una collaborazione che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente - presuppone il consenso della regione interessata. Tale principio risulta non tanto dalla previsione che, in relazione alla richiesta degli enti locali, siano sentite le regioni (il che potrebbe far ritenere che ci si trovi in presenza di un semplice parere) quanto alla necessita' che uno dei membri della commissione giudicatrice della licitazione sia designato dalla regione, in nessun modo vincolata a provvedervi. Pertanto, poiche' l'atto impugnato non e' idoneo a menomare le attribuzioni regionali, il proposto conflitto va dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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