Corte costituzionale

Sentenza n. 441/1994

Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 441

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
441/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:441

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 6, ult. per., legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 4, comma 4, legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 4, comma 5, legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Lazio del 20 aprile 1994
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Lazio n. 13 del 15 febbraio 1974
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Lazio n. 13 del 15 febbraio 1974
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Lazio n. 13 del 15 febbraio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 21061

Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, il limite del diritto privato vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle societa'. Sono ammissibili deroghe alla legislazione di diritto privato nell'area dei rapporti che intercorrono tra la societa' privata e l'amministrazione regionale, ma e' necessario che esse non rechino violazione dei principi civilistici, ancorche' indiretta, e non risultino manifestamente irragionevoli. - V., 'ex plurimis', S. n. 35/1992. red.: S.P.

Massima n. 21062

Non risultano conformi ai principi stabiliti dal codice civile riguardo agli organi delle societa' per azioni e in particolare delle societa' con partecipazione di enti pubblici, le impugnate disposizioni dell'art. 4 della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo). La inclusione, in base al comma 1 dell'articolo, tra gli organi societari, in aggiunta a quelli individuati dal codice civile, del presidente, e' infatti in contrasto con l'art. 2380, terzo comma, cod. civ., che contempla solo un presidente del consiglio di amministrazione, da questo prescelto. A sua volta, il diretto riconoscimento alla Regione, nel comma 2, del potere di designare consiglieri e sindaci, pur essendo accompagnato da una clausola di salvaguardia degli artt. 2458, 2460 e 2386 cod. civ., non e' in regola con l'art. 2458, il quale dispone che quando lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una societa' per azioni, sia l'atto costitutivo della societa' - e non, dunque, la legge regionale - a conferire a tal soggetto la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. Ed anche il meccanismo introdotto dal comma 4 riguardo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, e le previsioni del comma 5 circa il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, si discostano dagli schemi codicistici, e precisamente, il primo, dagli artt. 2458 e 2460, e, il secondo, dall'art. 2380 cod. civ., ai sensi del quale la materia va rimessa all'atto costitutivo della societa', mentre il comma 6, ultimo periodo, nel disciplinare la nomina del direttore generale e dei rappresentanti della FI.LA.S., negli organi delle societa' partecipate, interferisce nell'organizzazione della societa' per azioni e dei soggetti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni minoritarie. Percio', in accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio, le indicate disposizioni vanno dichiarate illegittime per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale - cosi' come stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale - in materia di rapporti di diritto privato. - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Massima n. 21063

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994, concernente la individuazione, il numero e le modalita' di nomina dei componenti degli organi della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), non puo' aver corso la impugnativa delle disposizioni dettate dall'art. 5, comma primo, riguardo ai requisiti per poter ricoprire le cariche di presidente, direttore generale e componente del consiglio di amministrazione. Nell'atto di rinvio della prima delibera del Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1993, l'unico articolo della stessa a cui si fa riferimento e' infatti l'art. 4. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., dell'art. 5, comma primo, della legge della Regione Lazio, riapprovata il 20 aprile 1994). - V. la precedente massima B. red.: S.P.

Massima n. 21064

Secondo quanto gia' chiarito dalla Corte, la illegittimita' costituzionale di una norma di legge puo' essere dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge n. 87 del 1953, anche nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale. - S. n. 34/1961. red.: S.P.

Massima n. 21065

Negli artt. 4, commi primo e quinto, e 5, commi primo e secondo, della legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (concernente la costituzione della FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo) sono contenute norme di contenuto analogo a quelle dell'art. 4, commi primo, secondo, quarto, quinto e sesto della delibera legislativa della stessa Regione, riapprovata il 20 aprile 1994, sulla individuazione, numero e modalita' di nomina dei componenti gli organi di tale Societa', riconosciute dalla Corte incostituzionali. Pertanto, in conseguenza della decisione adottata nei confronti di queste, vanno dichiarate illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche le su indicate disposizioni della legge n. 13 del 1974. - V. le precedenti massime B e D. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 4, 5, 6, primo periodo, della delibera legislativa approvata dal Consiglio regionale del Lazio il 13 ottobre 1993, e riapprovata il 20 aprile 1994 (Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di sviluppo;

Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (Costituzione della FI.LA.S. s.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della stessa delibera legislativa sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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