Corte costituzionale

Sentenza n. 437/1994

Corte cost., sent. 23 dicembre 1994, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
437/1994
Data di deposito
23 dicembre 1994
Data di decisione
12 dicembre 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:437

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 ottobre 1994
  • art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 ottobre 1994
  • art. 7, delibera legislativa Regione Siciliana del 20 ottobre 1994
  • art. 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 4 marzo 1994
  • art. 1, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994
  • art. 2, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994
  • art. 6, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994
  • art. 7, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994

Parametri

  • art. 2, lett. u), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 81, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 17, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
  • art. 19, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
  • art. 2, lett. t), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 36, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 24, comma 3, legge n. 67 del 11 marzo 1988
  • art. 42, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 127, comma 4, Costituzione
  • art. 17, lett. f), statuto regione Sicilia
  • art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
  • art. 14, lett. p), statuto regione Sicilia
  • art. 51, Costituzione

Massime

Massima n. 21277

L'esercizio del potere di promulgazione attribuito al Presidente della Regione siciliana si esaurisce nell'unico atto che tale organo compie in ordine alla delibera approvata dall'Assemblea, sicche' la promulgazione parziale di essa - con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato - esclude ogni possibilita' di successiva autonoma promulgazione di tali disposizioni; pertanto, nel giudizio di costituzionalita' relativo a queste ultime, va dichiarata cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso gli artt. 5, 6 e 7 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994). - da ultimo, v. S. n. 235/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21278

Il ricorso dello Stato avverso le leggi regionali e' rivolto a tutelare l'interesse obiettivo all'eliminazione delle leggi incostituzionali, a prescindere dagli effetti che, sul piano dell'ordinamento generale, possano anche indirettamente conseguirne. Sussiste, pertanto, l'interesse del Commissario dello Stato a sollevare questione di costituzionalita' di una disposizione siciliana la cui eventuale caducazione non farebbe che restituire efficacia ad altra disposizione non impugnata ne' impugnabile dal Commissario stesso. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' della questione concernente l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, il quale riproduce sostanzialmente - secondo la Regione - il precedente art. 7 della l. regionale n. 11 del 1991, non impugnato dal Commissario dello Stato). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21279

E' inammissibile la questione di costituzionalita' in via principale proposta formulando le doglianze in termini poco chiari o addirittura contraddittori, tali da non consentire di apprezzare sotto quali aspetti si verificherebbe il lamentato contrasto con i parametri invocati e di cogliere il livello costituzionale delle censure. (Inammissibilita' - per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, con cui e' stata prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi espletati prima del febbraio 1993, ai fini della copertura di posti riservati alle categorie protette). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21280

L'art. 1 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - in quanto proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi anteriori al febbraio 1993, ai fini della copertura dei posti riservati alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 - non si pone in rapporto di antinomia con la disciplina (successiva ai detti concorsi) contenuta negli artt. 36 e 42 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e s.m., i quali non hanno comunque il carattere di norme fondamentali di riforma economi-sociale, suscettibili di vincolare le Regioni ad autonomia speciale. Ne' e' ipotizzabile il contrasto con i criteri di collocamento obbligatorio nel pubblico impiego, posti dagli artt. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, e 2, lett. t) ed u), l. n. 421 del 1992, giacche', a livello di legislazione statale, il sistema della chiamata numerica per gli appartenenti alle categorie protette iscritti nelle liste di collocamento non esclude, bensi' coesiste con quello (previsto per le qualifiche piu' elevate) del concorso pubblico con riserva di posti a favore delle categorie protette. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1993, all'art. 24, comma terzo, l. n. 67 del 1988, ed all'art. 2, lett. t) e u), l. n. 421 del 1992). - Nel senso che, nei confronti delle regioni a statuto speciale, soltanto i principi desumibili dall'art. 2 della legge delega n.421 del 1992 (e non anche le norme dei successivi decreti delegati) hanno il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale", v. S. n. 383/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21281

Ai fini dell'ammissibilita' del ricorso alla Corte costituzionale avverso leggi regionali, le censure di legittimita' non si distinguono da quelle di merito per la natura sostanziale delle valutazioni da operare, bensi' soltanto per il dato formale che, nel primo caso, a differenza del secondo, le regole o gli interessi assunti come parametro del giudizio sono sanciti in norme della Costituzione ovvero di legge. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2 della l. Reg. siciliana approvata il 4 marzo 1994, proposta in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 991/1988 (cui 'adde' S. nn. 261/1990, 100/1990). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21282

L'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994 - autorizzando l'erogazione, a carico della finanza regionale, delle retribuzioni per il personale degli enti di formazione professionale che siano nell'impossibilita' di assicurare la prosecuzione della loro attivita' - persegue una finalita' tipicamente assistenziale che, in assenza di qualsiasi controprestazione (certa), si traduce in un esborso a tempo indeterminato per la finanza pubblica, a giustificare il quale non e' sufficiente la prevista mera possibilita' di utilizzazione del suddetto personale da parte dell'amministrazione regionale o di altri enti e aziende. Pertanto - dovendosi altresi' escludere che la norma regionale possa trovare fondamento nella competenza meramente concorrente che spetta alla Regione stessa in materia di assistenza sociale 'ex' art. 17, lett. f), dello stesso Statuto speciale - l'art. 2 su citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (restando assorbita la questione di costituzionalita' riferita all'art. 81 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21283

La disciplina dell'"occupazione" e il perseguimento degli obiettivi della politica occupazionale coinvolgono non soltanto materie e settori di spettanza regionale, ma anche discipline e settori di sicura competenza statale, onde la legislazione dello Stato che persegua i suddetti superiori obiettivi puo' orientare o, in determinati casi, vincolare gli indirizzi delle regioni in materie ad esse attribuite. - S. n. 190/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21284

L'avviamento al lavoro presso l'amministrazione regionale e le aziende ed enti dipendenti da essa non ricade nella competenza esclusiva della Regione Sicilia riguardante l'accesso agli uffici regionali (art. 14, lett. p, dello Statuto), giacche' attiene alla disciplina dell'occupazione e al perseguimento degli obiettivi di politica occupazionale, i quali coinvolgono anche settori e materie di competenza statale. Pertanto, l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 4 marzo 1994 dall'Assemblea regionale siciliana - il quale autorizza la Commissione regionale per l'impiego ad adottare, limitatamente all'anno 1994, provvedimenti in deroga alla disciplina prevista dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987 per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, poiche' crea una ingiustificabile discrasia rispetto alla regolamentazione delle procedure di formazione delle graduatorie relative alle amministrazioni statali, risultando altresi' irragionevole per mancanza del necessario rapporto di congruita' della previsione normativa rispetto al dichiarato e piu' ridotto fine di permettere l'unificazione delle graduatorie relative agli anni 1992 e 1993. - V. la precedente massima G.; sulla competenza regionale esclusiva in materia di accesso agli uffici regionali, v. S. nn. 101/1986, 563/1988, 726/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21285

L'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, disponendo che le procedure privilegiate di assunzione negli enti locali previste dalla l. reg. n. 22 del 1991 si applichino anche ai soci delle cooperative che hanno gestito asili-nido in regime di convenzione, elude i principi costituzionali che garantiscono la pari opportunita' di tutti i cittadini nell'accesso alla p.a., giacche' tende ad ampliare categorie che beneficiano della possibilita' di assunzione senza il vaglio del concorso, e, cioe', di quello strumento dalla Corte ritenuto in linea generale indispensabile per il reclutamento, nell'ottica del buon andamento della p.a.. Pertanto, il suddetto art. 7 va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 6 e 7 della legge approvata dall'Assembla regionale siciliana il 4 marzo 1994 (Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata il 4 marzo 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1993; all'art. 24, comma 3, della legge n. 67 del 1988 e all'art. 2, lettere t) ed u), della legge n. 421 del 1992, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso n. 30 del 1994;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente agli artt. 5, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994 (Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga dei termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione);

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata il 4 marzo 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso n. 30 del 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze