Corte costituzionale

Sentenza n. 397/1994

Corte cost., sent. 23 novembre 1994, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
397/1994
Data di deposito
23 novembre 1994
Data di decisione
10 novembre 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. unico, legge della Regione Toscana n. 67 del 26 novembre 1990
  • art. 57, legge della Regione Toscana n. 54 del 6 settembre 1973
  • art. 32, comma 3, legge della Regione Toscana n. 22 del 24 aprile 1984
  • art. 32, comma 4, legge della Regione Toscana n. 22 del 24 aprile 1984
  • unico, legge della Regione Toscana n. 67 del 26 novembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21093

I principi costituzionali in tema di disposizioni interpretative, cosi' come definiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione alle leggi statali, sono estensibili di regola anche alle leggi con cui una regione interpreta autenticamente proprie normative precedenti. - S. nn. 389/1991, 19/1989, 113/1988. red.: S.P.

Massima n. 21094

Il principio di irretroattivita' delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione), sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale (ex art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile) cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti. - S. nn. 6/1994, 283/1993, 39/1993, 155/1990, 123/1988. red.: S.P.

Massima n. 21095

Per costante insegnamento della Corte costituzionale, il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non puo' essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto cosi' facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le e' propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative, sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore. Tale carattere interpretativo deve peraltro desumersi non gia' dalla qualificazione che tali leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioe' ad "un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario". - S. nn. 163/1991, 413/1988, 6/1994, 424/1993, 402/1993, 455/1992, 454/1992, 205/1991, 380/1990, 155/1990, 233/1988, 178/1987, 39/1993. red.: S.P.

Massima n. 21096

Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, la natura effettivamente interpretativa di una legge non e' sufficiente ad escluderne il contrasto con i principi costituzionali. La sovrana volonta' del legislatore nell'emanare dette leggi - sia che queste abbiano effetti meramente retrospettivi sia che di vera e propria retroattivita' si tratti - incontra una serie di limiti - che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Al qual riguardo si e' anche affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie 'sub iudice'. - S. nn. 6/1994, 424/1993, 283/1993, 440/1992, 429/1991, 39/1993, 349/1985, 429/1993, 822/1988, 155/1990, 480/1992, 91/1988, 123/1987, 118/1957. red.: S.P.

Massima n. 21097

Nella disposizione dell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, in forza della quale l'art. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984 va inteso nel senso che, nell'accertamento e nella valutazione, ai fini del primo inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale regionale, degli elementi di cui al punto B.3 dell'art. 31 della legge stessa (attivita' svolta e attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica), e' esclusa l'applicabilita' della previsione delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale n. 54 del 1973, non sono ravvisabili i caratteri di una legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi, ma quelli propri della interpretazione autentica. La legge n. 67 del 1990, infatti, e' intervenuta non gia' per modificare un preteso unico sistema normativo risultante dalle disposizioni delle due leggi precedenti, quanto invece per chiarire che i due sistemi di valutazione da esse previsti risultavano incompatibili tra loro e che quindi il primo doveva ritenersi superato dal secondo. Il legislatore del 1990 - al quale era ben noto che le valutazioni biennali di cui alla legge del 1973 non erano mai state realizzate - non ha dunque inciso su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere improbabili diverse soluzioni, ma ha solo chiarito il significato della disposizione della legge del 1984, privilegiando un'interpretazione tra quelle possibili, come dimostrano alcuni orientamenti del T.A.R. divergenti dall'indirizzo del Consiglio di Stato. red.: S.P.

Massima n. 21098

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, "non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso", specie allorche' tale intervento sia dettato al fine di "impedire una situazione di irrazionale disparita' di trattamento". In tali casi la legge interpretativa, "pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri", dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venir meno la 'potestas iudicandi', bensi' semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potesta' deve attenersi. Allorquando, invece, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale. E' pero' da escludersi che cio' si verifichi, nella specie, nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, disposizione interpretativa dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984. La legge del 1990, infatti, limitandosi a chiarire la volonta' di quella del 1984, si inquadra nella normale ipotesi di interpretazione autentica, facendo sistema con la disposizione interpretata ed imponendosi come tale al giudice in forza del principio di cui all'art. 101, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della lamentata incidenza sui giudizi in corso, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). - v. S. nn. 91/1988, 118/1957, 123/1988, 240/1994, 402/1993, 39/1993, 6/1988. 123/1987. V. anche la precedente massima E. red.: S.P.

Massima n. 21099

Al problema se l'esistenza di sentenze passate in giudicato costituisca di per se' un limite assoluto alle leggi interpretative che producano l'effetto di rescinderne l'efficacia, ancorche' tali leggi siano rivolte soltanto a chiarire la normativa sulla cui base quel giudicato si era formato, puo' darsi soluzione, in un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, soltanto nel caso in cui l'autorita' rimettente, in sede di esecuzione del giudicato, ritenga che la norma interpretativa prevalga sul giudicato formatosi in ordine alla norma interpretata. Il che, pero', nella specie non si verifica: atteso che i giudicati di cui si lamenta la lesione da parte della disposizione interpretativa contenuta nell'articolo unico della legge della Regione Toscana n. 67 del 1990, circa i criteri di valutazione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale regionale, riguardano soggetti diversi dalle parti del giudizio 'a quo', nei cui confronti non si e' ancora formato alcun giudicato. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, sollevata, sotto il profilo della denunciata violazione del giudicato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67 (Interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22), sollevata, sotto il profilo della denunciata violazione del giudicato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la medesima questione sollevata, sotto il profilo della lamentata incidenza sui giudizi in corso, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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