Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1994
Corte cost., sent. 16 giugno 1994, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1994
- Data di deposito
- 16 giugno 1994
- Data di decisione
- 9 giugno 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993
- legge n. 68 del 19 marzo 1993
- art. 21, decreto-legge n. 8 del 19 gennaio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20395
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza. - v. S. n. 155/1994 (massima B). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20396
La c.d. cristallizzazione dei debiti degli enti locali "dissestati", disposta dall'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, non solo e' giustificata dall'apertura della procedura concorsuale di liquidazione, intesa a realizzare la 'par condicio creditorum' e ad impedire l'ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore, ma vale semplicemente ad escludere che la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo la deliberazione di dissesto siano opponibili alla procedura concorsuale ed ammessi alla massa passiva, restando invece integra la facolta' dei creditori di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta che questo sia tornato 'in bonis'. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20397
Nei giudizi di cognizione (nella specie, di opposizione a decreto ingiuntivo) pendenti al momento della deliberazione di "dissesto" dell'ente locale debitore, difetta di rilevanza la questione di costituzionalita' volta a censurare la mancata previsione di specifici strumenti di tutela che consentano al creditore procedente di ottenere l'inserimento del suo credito nella massa passiva della procedura di liquidazione concorsuale prevista dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, potendo detta questione assumere rilievo soltanto nell'eventuale successivo giudizio proposto avverso la delibera di non ammissione del credito al passivo della liquidazione. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 19 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.). - v. S. n. 155/94 (massima G). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20398
La questione di costituzionalita' concernente la mancata previsione dell'indisponibilita' del patrimonio da parte dell'ente locale "dissestato" in costanza della procedura di liquidazione concorsuale 'ex' art. 21, d.l. n. 8 del 1993, e' priva di rilevanza in un giudizio di cognizione, quale quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al giudice 'a quo', potendo assumere rilievo soltanto nel corso della procedura di liquidazione e dell'eventuale contenzioso ad essa relativo. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20399
Legittimamente l'art. 21 del d.l. n. 8 del 1993, nell'assoggettare a una speciale procedura concorsuale gli enti locali "dissestati", non prevede per essi la perdita della capacita' a stare in giudizio e l'interruzione dei procedimenti cognitivi: e difatti, i Comuni - in quanto espressione di autonomia locale e portatori di interessi pubblici come enti esponenziali di collettivita' - non possono essere privati della capacita' processuale (anche se il potere di agire e di transigere attribuito all'organo straordinario della procedura di liquidazione realizza in concreto un effetto similare), ne' la loro posizione e' assimilabile a quella dell'imprenditore privato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sul carattere "necessario" dei comuni, v. gia' S. n. 155/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20400
La questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. n. 8 del 1993, nella parte in cui, pur prevedendo che dopo l'approvazione del piano di estinzione non possano essere ammessi alla massa passiva i crediti anteriori alla decisione del CO.RE.CO. (di approvazione del rendiconto della gestione), nulla prescrive con riguardo ai procedimenti di cognizione in corso e all'efficacia dei titoli di formazione successiva, va dichiarata inammissibile, in quanto ipotetica ed eventuale in vista di un evento futuro ed incerto, quale e' quello della formazione del titolo esecutivo, ed in quanto comunque anticipata rispetto al momento dell'eventuale insorgere della sua reale rilevanza. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 21, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. in l. 19 marzo 1993 n. 68, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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