Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1994

Corte cost., sent. 10 giugno 1994, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/1994
Data di deposito
10 giugno 1994
Data di decisione
8 giugno 1994
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:240

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 6, comma 7, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 11, comma 22, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 6, comma 6, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 6, comma 5, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 6, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20825

Nel giudizio promosso, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost., nei confronti del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (autoqualificato come norma interpretativa delle suddette disposizioni del decreto-legge n. 463 del 1983) per essersi in esso previsto, riguardo alle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola (individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge) conserva il diritto all'integrazione- la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), l'incidente di costituzionalita' investe il citato comma 22 non semplicemente sotto il profilo dell'efficacia retroattiva, ma per se stesso, in quanto regola una fattispecie non prevista originariamente dalla legge del 1983 con una norma contraria a quella nel frattempo elaborata dalla giurisprudenza. Cosicche' il punto da decidere e' se la norma contenuta nel comma 22 sia o no conforme ai principi costituzionali, mentre non rileva se essa possa o no integrarsi con l'art. 6 del decreto-legge n. 463 in un'unica struttura normativa, ne' ha quindi importanza l'alternativa tra le diverse valutazioni prospettate, tra i giudici 'a quibus', dalla Cassazione e dal Pretore di Parma, sulla qualifica del citato comma 22 come norma realmente interpretativa o invece, anche se dichiarata interpretativa, innovativa. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 20921

L'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost.. Tale funzione, percio', -nonostante l'argomento contrario desumibile dall'art. 37, comma 3, lett. b), della legge 9 marzo 1989, n. 88, che gli attribuisce natura assistenziale- qualifica l'integrazione al minimo come istituto previdenziale fondato sul principio di solidarieta'. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23523

Nella disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, adottata con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638), si sono posti, a fini di contenimento del 'deficit' pubblico, due limiti all'attuazione del principio di solidarieta' su cui l'istituto si fonda: un limite per cosi' dire esterno, ostativo all'integrazione quando il titolare disponga di altri redditi superiori ad un certo ammontare, e un limite interno, che nel concorso di piu' pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza col limite reddituale. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23524

Anche riguardo alla disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'art. 38 Cost. non esclude la possibilita' di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca <<in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante>>. L'attuazione del precetto costituzionale richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e <<i principi connessi alla concreta e attuale disponibilita' delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa>>. Ma quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di soggetti i quali, sebbene titolari di due o piu' pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal d.l. n. 463 del 1983, cosi' che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarieta' (sotteso all'art. 38 Cost.), impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole. - Sul necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tutela previdenziale v. S. nn. 822/1988 e 119/1991. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23525

L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede, riguardo alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola - individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983 - conservi il diritto all'integrazione, non risultando superati i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), si pone in contrasto con i principi costituzionali della adeguatezza dei trattamenti previdenziali e della razionalita' - equita'. Esso e' infatti fonte di discriminazione e di limitazione del giusto trattamento previdenziale in danno dei pensionati che, pur col concorso di piu' pensioni, non superino i suddetti limiti reddituali, rispetto ai titolari di un'unica pensione, ai quali, invece, nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 463, pur avendo essi perduto il diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito, e pur difettando, di conseguenza, nei loro confronti, le ragioni del ricorso alla solidarieta' sociale, e' stato attribuito -nell'esercizio della discrezionalita' spettante al riguardo al legislatore- il beneficio della "cristallizzazione". Il predetto art. 11, comma 22, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23526

Contrariamente a quanto si e' prospettato dai giudici 'a quibus', e' da escludere che la previsione, con la norma -di interpretazione autentica (in senso opposto a quella accolta dalla prevalente giurisprudenza ordinaria e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638) - contenuta nell'art. 11, comma 22, della legge 24 novembre 1983, n. 638 - nel caso di concorso di due o piu' pensioni previdenziali integrate o integrabili al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore al 1^ ottobre 1983, delle quali una sola (individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 463) conservi il diritto all'integrazione - della riconduzione, anche quando non risultino superati i previsti limiti di reddito, all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' del mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica (c.d. "cristallizzazione"), dia luogo ad una indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale. La disposizione impugnata, infatti, non mira a influire su concrete fattispecie 'sub iudice', e nonostante la retroattivita' di cui e' dotata, non pregiudica la 'potestas iudicandi' ma modifica soltanto il modello di decisione cui l'esercizio di tale potesta' deve attenersi in ordine a rapporti insorti anteriormente al 30 settembre 1983 e non ancora definiti. (Pronuncia espressa nella motivazione ma non emergente nel dispositivo della sentenza). - Cfr., da ultimo, S. n. 402/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 23527

La questione di legittimita' costituzionale sollevata con ordinanza del Pretore di Parma iscritta in R.O. n. 79/1994, per sospetta violazione dei principi costituzionali dell'adeguatezza dei trattamenti previdenziali e dell'eguaglianza, e per lamentata indebita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale, nei confronti della vigente disciplina delle integrazioni al minimo delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' priva di rilevanza nel giudizio di provenienza. Nella specie, infatti, la ricorrente e' titolare di una pensione diretta a carico dello Stato e di una pensione di riversibilita' a carico dell'INPS, e pertanto, dato che nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti statali e' ignoto l'istituto dell'integrazione al minimo, l'ipotesi della doppia integrazione -disciplinata dalla norma impugnata- non e' configurabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., con la su indicata ordinanza). red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del citato d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe iscritta nel R.O. n. 79 del 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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