Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1994
Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:150
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 20533
Come la Corte ebbe gia' ad affermare, date le notevoli differenze riscontrabili fra le caratteristiche del lavoro subordinato rispetto a quelle del lavoro autonomo, in relazione a molteplici profili, non puo' pretendersi - ai sensi degli artt. 3 e 38 Cost. - che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di lavoro. - In questo senso, S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Massima n. 20534
L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi - in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, trova ragionevole giustificazione nelle notevoli differenze tra le caratteristiche del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, in relazione alle quali - come la Corte ha piu' volte affermato - e' da escludere la necessita' di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto. E' anche da escludere che la disposizione in questione crei discriminazioni fra i coniugi in ragioni del sesso, poiche', nel caso, la stessa madre e' priva del diritto all'assenza facoltativa, onde di questo non e' ipotizzabile l'esercizio sostitutivo da parte del padre, o che penalizza l'interesse della prole, essendo piu' agevole per la lavoratrice autonoma, rispetto alla lavoratrice subordinata, realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, mentre, - a parte la difficolta' di provare l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo - l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire, piu' che quello del figlio, l'interesse all'attivita' della moglie. Tuttavia, pur respingendosi, sul terreno della legittimita' costituzionale, le formulate censure, va comunque rinnovato l'auspicio per un intervento del futuro legislatore nel senso di una maggiore protezione del valore della maternita' anche a favore delle lavoratrici autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 'in parte qua'). - Sulla non estensibilita' alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto, a tutela della maternita', alle lavoratrici subordinate dall'art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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