Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1994

Corte cost., sent. 21 aprile 1994, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1994
Data di deposito
21 aprile 1994
Data di decisione
14 aprile 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 20533

Come la Corte ebbe gia' ad affermare, date le notevoli differenze riscontrabili fra le caratteristiche del lavoro subordinato rispetto a quelle del lavoro autonomo, in relazione a molteplici profili, non puo' pretendersi - ai sensi degli artt. 3 e 38 Cost. - che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di lavoro. - In questo senso, S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Massima n. 20534

L'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907, nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi - in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma, trova ragionevole giustificazione nelle notevoli differenze tra le caratteristiche del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo, in relazione alle quali - come la Corte ha piu' volte affermato - e' da escludere la necessita' di un identico sistema previdenziale per entrambi i tipi di rapporto. E' anche da escludere che la disposizione in questione crei discriminazioni fra i coniugi in ragioni del sesso, poiche', nel caso, la stessa madre e' priva del diritto all'assenza facoltativa, onde di questo non e' ipotizzabile l'esercizio sostitutivo da parte del padre, o che penalizza l'interesse della prole, essendo piu' agevole per la lavoratrice autonoma, rispetto alla lavoratrice subordinata, realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, mentre, - a parte la difficolta' di provare l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo - l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire, piu' che quello del figlio, l'interesse all'attivita' della moglie. Tuttavia, pur respingendosi, sul terreno della legittimita' costituzionale, le formulate censure, va comunque rinnovato l'auspicio per un intervento del futuro legislatore nel senso di una maggiore protezione del valore della maternita' anche a favore delle lavoratrici autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 'in parte qua'). - Sulla non estensibilita' alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto, a tutela della maternita', alle lavoratrici subordinate dall'art. 5, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, v. S. n. 181/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze