Corte costituzionale
Ordinanza n. 488/1994
Corte cost., ord. 30 dicembre 1994, n. 488
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 488/1994
- Data di deposito
- 30 dicembre 1994
- Data di decisione
- 15 dicembre 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:488
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 2, n.3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 21138
Manifesta infondatezza, atteso che le ragioni del rigetto, da parte della Corte, di analoghe censure gia' mosse all'art. 448, primo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso" (stridente antinomia del 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo' non solo con la struttura pattizia che sta a base dello speciale procedimento, ma, soprattutto, proprio con il principio di parita' delle parti, posto che il pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato" anche del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova) 'a fortiori' valgono nel caso in questione, in cui si richiede alla Corte di "anticipare" ulteriormente l'esercizio del potere decisorio sulla richiesta di applicazione della pena alla fase dell'udienza preliminare, cosi' da privare il pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito. - O. n. 127/1993, ma v. anche S. nn. 120/1984 e 81/1991. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, primo comma, 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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