Corte costituzionale
Ordinanza n. 381/1994
Corte cost., ord. 7 novembre 1994, n. 381
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 381/1994
- Data di deposito
- 7 novembre 1994
- Data di decisione
- 26 ottobre 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:381
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20923
Manifesta inammissibilita' delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. nn. 119/1993 e 177/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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