Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1994

Corte cost., ord. 7 novembre 1994, n. 381

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
381/1994
Data di deposito
7 novembre 1994
Data di decisione
26 ottobre 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:381

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20923

Manifesta inammissibilita' delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. nn. 119/1993 e 177/1993. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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