Corte costituzionale
Ordinanza n. 214/1994
Corte cost., ord. 2 giugno 1994, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 214/1994
- Data di deposito
- 2 giugno 1994
- Data di decisione
- 23 maggio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 7, legge del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20670
La ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice 'a quo' non puo' essere oggetto di sindacato da parte della Corte. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20671
Non puo' assumersi la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata ai fini del giudizio di costituzionalita', se la rilevanza della questione stessa emerga sufficientemente dal tenore dell'ordinanza di rimessione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20672
Questioni identiche a precedenti gia' dichiarate non fondate, in ordine alle quali, posta l'identita' dei profili prospettati, vanno ribaditi i principi gia' enunciati, in proposito, della Corte. - V. S. n. 457/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 20673
La norma che impone al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, il quale svolga contestualmente un rapporto di lavoro convenzionale, di optare per uno dei due rapporti entro il 31 dicembre 1992, non e' censurabile per irragionevolezza - sotto il profilo che non sarebbe garantito il corretto esercizio dell'opzione agli interessati - in relazione al d.l. n. 384 del 1992, che ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, la possibilita' per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza ne' in relazione all'art. 4, punto 10, d. lgs. n. 502 del 1992, che ha stabilito per i presidi ospedalieri l'obbligo di reperire spazi adeguati per lo svolgimento della libera professione intramuraria entro 120 giorni dal 1 gennaio 1993. La fondatezza di tale censura e' infatti da escludersi sia riguardo alla prima normativa, anche se questa puo', in concreto, aver costituito un fattore di influenza ai fini della detta opzione sia riguardo alla seconda, non solo perche' la stessa non avrebbe comunque determinato una coartazione della scelta, ma anche perche' l'obbligo di garantire i detti spazi risultava gia' presente nella legislazione in materia (cfr., ad es., art. 35, d.P.R. n. 761 del 1979). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35 e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, dal Pretore di Palermo e dal TAR della Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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