Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1994

Corte cost., ord. 2 giugno 1994, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/1994
Data di deposito
2 giugno 1994
Data di decisione
23 maggio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 7, legge del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20670

La ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice 'a quo' non puo' essere oggetto di sindacato da parte della Corte. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20671

Non puo' assumersi la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata ai fini del giudizio di costituzionalita', se la rilevanza della questione stessa emerga sufficientemente dal tenore dell'ordinanza di rimessione. (Sulla base di tale principio e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20672

Questioni identiche a precedenti gia' dichiarate non fondate, in ordine alle quali, posta l'identita' dei profili prospettati, vanno ribaditi i principi gia' enunciati, in proposito, della Corte. - V. S. n. 457/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20673

La norma che impone al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale, il quale svolga contestualmente un rapporto di lavoro convenzionale, di optare per uno dei due rapporti entro il 31 dicembre 1992, non e' censurabile per irragionevolezza - sotto il profilo che non sarebbe garantito il corretto esercizio dell'opzione agli interessati - in relazione al d.l. n. 384 del 1992, che ha sospeso fino al 31 dicembre 1993, la possibilita' per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza ne' in relazione all'art. 4, punto 10, d. lgs. n. 502 del 1992, che ha stabilito per i presidi ospedalieri l'obbligo di reperire spazi adeguati per lo svolgimento della libera professione intramuraria entro 120 giorni dal 1 gennaio 1993. La fondatezza di tale censura e' infatti da escludersi sia riguardo alla prima normativa, anche se questa puo', in concreto, aver costituito un fattore di influenza ai fini della detta opzione sia riguardo alla seconda, non solo perche' la stessa non avrebbe comunque determinato una coartazione della scelta, ma anche perche' l'obbligo di garantire i detti spazi risultava gia' presente nella legislazione in materia (cfr., ad es., art. 35, d.P.R. n. 761 del 1979). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412, impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35 e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, dal Pretore di Palermo e dal TAR della Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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