Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1994

Corte cost., ord. 24 marzo 1994, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/1994
Data di deposito
24 marzo 1994
Data di decisione
10 marzo 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:102

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20686

La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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