Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/1994
Corte cost., ord. 24 marzo 1994, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:102
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 20686
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Torino -in seguito alla sentenza con cui la Corte di cassazione, su ricorso del Procuratore generale, aveva annullato, giudicandolo abnorme, il precedente provvedimento con cui il pretore aveva dichiarato la nullita' della delega delle funzioni di polizia giudiziaria, da parte dello stesso Procuratore generale ad un ufficiale di polizia giudiziaria- nei confronti delle norme degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b) e 180 cod. proc. pen. concernenti, per un verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti, e, per un altro verso, il regime di invalidita' derivante dalla violazione delle norme regolanti detta costituzione, si basa su una errata interpretazione del 'decisum' della Suprema Corte. E' infatti senz'altro da escludere -contrariamente a quanto asserito dal giudice 'a quo'- che tale sentenza, -peraltro pronunciata in riferimento all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario- nella sua efficacia vincolante, gli imponesse di intendere le norme suddette nel senso che esse avrebbero precluso la verificabilita', da parte del giudice del dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di udienza. Le disposizioni denunciate, di conseguenza, risultano del tutto impropriamente coinvolte nel giudizio di legittimita'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76, in relazione all'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, degli artt. 484, primo comma, 178, lett. b), e 180 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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