Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1993

Corte cost., sent. 16 febbraio 1993, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Regione Lazio n. 46 del 17 luglio 1989
  • art. 2, comma 1, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 2, comma 3, part.prima, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Lazio n. 46 del 17 luglio 1989
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Lazio n. 46 del 17 luglio 1989
  • art. 4, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 2, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • legge della Regione Lazio n. 46 del 17 luglio 1989
  • art. 2, comma 1, lett. e), legge della Regione Lazio n. 46 del 17 luglio 1989
  • art. 1, comma 1, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 1, comma 2, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 2, comma 3, part.sec., legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 2, comma 3, sec.parte, legge n. 205 del 29 maggio 1989
  • art. 2, comma 3, sec. parte, legge n. 205 del 29 maggio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 19318

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale vertente su varie disposizioni della legge statale 29 maggio 1989, n. 205, e della legge della Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, concernenti, rispettivamente, interventi infrastrutturali nelle aree interessate e interventi finanziari, per i campionati mondiali di calcio 1990, va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti dei consumatori): atteso che, contro quanto dallo stesso dichiarato, il Codacons, alla data del deposito dell'ordinanza di rimessione, non aveva assunto la qualita' di parte in nessuno dei (dal giudice 'a quo' poi riuniti) processi di provenienza. - Cfr. S. n. 315/1992. Sulle questioni di costituzionalita' sollevate, v. massime seguenti.

Massima n. 19319

L'art. 4, l. 29 maggio 1989, n. 205, regola la procedura per l'affidamento in appalto delle opere da realizzare in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990: nella specie, quindi, la questione di costituzionalita' proposta avverso tale norma non puo' esplicare alcuna incidenza sul giudizio ' a quo', in quanto questo concerne l'annullamento dei provvedimenti di approvazione di progetti e dei conseguenti atti espropriativi, disciplinati dal precedente art. 2, stessa legge. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 maggio 1989, n. 205, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 97 e 113 Cost.).

Massima n. 19320

L'istituto della "conferenza di servizi", disciplinato dall'art. 2, l. n. 205 del 1989 e dall'art. 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989, appare orientato proprio verso la realizzazione del principio di buon andamento della P.A. nell'ambito di quelle particolari condizioni di urgenza collegate ai modiali di calcio del 1990. Del resto, la previsione di un organo misto in cui, nell'esercizio di funzioni amministrative, siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di realizzazione delle opere, si configura, secondo i principi affermati dalla Corte a proposito di una conferenza regionale, quale mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, peraltro recentemente valorizzato sia nell'ambito delle autonomie locali (art. 27, l. n. 142 del 1990) che del procedimento amministrativo (art. 14, l. n. 341 del 1990). - S. n. 37/1991.

Massima n. 19321

E' da escludersi che alla conferenza di servizi di cui agli artt. 2, l. n. 205 del 1989 e 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989, (v. massima C) possa essere consentita la partecipazione, quali rappresentanti delle amministrazioni interessate, di soggetti non abilitati ad adottare gli atti confluenti nella pronuncia finale o, comunque, sprovvisti della competenza ad esprimere validamente la volonta' dell'ente di appartenenza. Cio' e' confermato, infatti, dalla natura dell'istituto che e' quella di organo di raccordo tra varie amministrazioni, cui sono attribuiti poteri non solo istruttori, ma anche deliberativi - suscettibili di sostituire, ove la delibera di approvazione dell'opera sia stata assunta all'unanimita', tutti gli atti compresi nelle varie fasi della procedura ordinaria - cosicche' ai fini di una valida formazione dell'organo stesso, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate a parteciparvi non potranno non disporre - o per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente - dei poteri corrispondenti all'atto del procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in riferimento dell'art. 97 Cost.).

Massima n. 19322

Ai fini della validita' delle deliberazioni della "conferenza dei servizi", di cui agli artt. 2, l. n. 205 del 1989 e 4, l. Regione Lazio n. 46 del 1989 (v. massima C) destinate a sostituire ad ogni effetto i singoli atti previsti da leggi statali e regionali, la prescritta "unanimita'" dei votanti per la relativa approvazione, deve intendersi correlata alla presenza necessaria di tutti i rappresentanti chiamati a comporre la conferenza stessa: tale soluzione, infatti, oltre che rispondere alla natura ed alla funzione dell'istituto in esame, viene, tra l'altro, a trovare un avallo significativo nei lavori preparatori della l. n. 205 del 1989 (ordine del giorno approvato dal Senato il 24 maggio 1989). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Massima n. 19323

L'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia del comune sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi (oggi espressi dalla l. 142 del 1990, possa apportare - in presenza di situazioni particolari, - variazioni alle procedure ordinarie connesse all'esercizio delle competenze spettanti all'ente locale. Non appare quindi lesivo di tale autonomia che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere assunta all'unanimita' dalla conferenza di servizi di cui all'art. 2, seconda parte, terzo comma, l. n. 205 del 1989, "comporti, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessita' di ulteriori adempimenti", tanto piu' che, nella specie, il Comune e' chiamato in ogni caso a partecipare, con una presenza necessaria e determinante, all'attivita' della conferenza stessa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 128 Cost. - della questione di legittimita' degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46).

Massima n. 19324

Non puo' ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa, quali quelle afferenti allo svolgimento delle procedure di esproprio: con la conseguenza che, in questi casi, il diritto di difesa concesso ai soggetti espropriati non risultera' annullato, ma verra' a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.

Massima n. 19325

La localizzazione delle opere da realizzare per i mondiali di calcio 1990, effettuata direttamente dalla l. n. 205 del 1989 e la copertura legislativa data dalla legge stessa ad atti del processo espropriativo normalmente affidati al potere amministrativo, non possono di per se' rappresentare una indebita compressione del diritto di difesa spettante ai soggetti interessati ai procedimenti espropriativi, stante l'assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione" opponibile al legislatore (v. massima G) e considerato che, nella specie, la procedura prevista dalla legge stessa, pur nella sua specialita', non preclude l'esercizio, sia da parte della "conferenza di servizi" sia di altri soggetti, di poteri amministrativi, con la conseguente possibilita' di una tutela anche in sede di giustizia amministrativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio, 17 luglio 1989, n. 46).

Massima n. 19326

La scelta operata dal legisltore di realizzare, tra le opere previste nell'area di Roma, in occasione dei mondiali del 1990, il parco di Tor di Quinto - con riferimento al tempo di adozione e al quadro complessivo degli interventi in tale area - non poteva certamente qualificarsi ne' manifestamente irragionevole ne' intimamente contraddittoria rispetto ai criteri generali enunciati dall'art. 1, secondo comma, stessa legge, per l'individuazione delle opere da realizzare, specialmente in relazione al fine di garantire la mobilita' del pubblico e l'afflusso negli stadi, stante la vicinanza del parco stesso con una delle maggiori strutture sportive destinate ad ospitare i campionati. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, l. 29 maggio 1989, n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e), l. Regione Lazio 17 luglio 1989, n. 46).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 2, primo comma e prima parte del terzo comma, della legge 29 maggio 1989 n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate ai campionati mondiali di calcio del 1990) e dell'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio 1990), in relazione all'art. 97 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti degli artt. 1, primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, della legge 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e) della legge della regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 128 della Costituzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 4 della legge 29 maggio 1989 n. 205 in relazione agli artt. 3, 11, 24, 97 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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