Corte costituzionale
Sentenza n. 500/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 500
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 500/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:500
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 15, comma 1, legge n. 266 del 11 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 20176
Il fatto che nel giudizio 'a quo' si controverta su un'ipotesi di ristrutturazione di enti creditizi non ancora ultimata, rende plausibile l'eventuale applicazione in esso anche dell'art. 15, comma secondo, L. n. 266 del 1991, donde la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' concernente l'obbligo delle casse di risparmio non ancora ristrutturate di destinare ai fondi speciali per il volontariato un decimo delle somme gia' destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita'. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura dello Stato).
Massima n. 20177
L'art. 15 della L. n. 266 del 1991 - secondo cui gli enti ex creditizi aventi fondo di dotazione non associativo e le casse di risparmio non ancora ristrutturate devono prevedere che una quota dei loro proventi (al netto di spese e accantonamenti) sia destinata alla costituzione di fondi speciali per il volontariato - e' diretto a canalizzare, a sostegno delle organizzazioni del volontariato, un minimo di risorse che, gia' per tradizione e statuti degli enti creditizi, erano genericamente destinate a fini di utilita' sociale: tale forma di contribuzione, pur se non esente da lacune o incongruenze, non puo' dirsi irragionevole, tenuto conto che la denunciata "segmentazione" della categoria degli enti creditizi risale a precedenti disposizioni non impugnate, e neppure comprime in misura eccessiva l'autonomia decisionale e statutaria degli enti obbligati alla destinazione, essendo quest'ultima una conseguenza (socialmente meritevole) della libera scelta dell'ente di avvalersi della facolta' di trasformazione volontaria in societa' per azioni. Ne', infine, puo' ritenersi violato il diritto dei medesimi enti alla tutela giurisdizionale, e tantomeno la loro iniziativa economica, ovvero la tutela del risparmio e la disciplina del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, commi primo e secondo, L. 11 agosto 1991 n. 266, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 47 Cost.). - Sul fenomeno del volontariato quale diretta realizzazione del principio di solidarieta' sociale 'ex' art. 2 Cost., nonche' sulla necessita' di forme di finanziamento e sostegno a favore delle relative organizzazioni, v. S. n. 75/1992; v. anche S. n. 355/1992; sull'autonomia statutaria (delle I.p.a.b.), v. S. n. 195/1987.
Massima n. 20178
L'art. 53 Cost., enunciando i principi della capacita' contributiva e della progressivita' del sistema tributario, fa specifico riferimento alle sole prestazioni di natura tributaria, dal cui ambito fuoriescono sia le prestazioni patrimoniali obbligatorie destinate direttamente a fini sociali senza passare per i bilanci dello Stato o di enti locali, sia gli oneri collegati a determinate opzioni. - V. anche la successiva massima D.
Massima n. 20179
L'onere di destinare un minimo di risorse ai costituendi fondi speciali per il sostegno delle attivita' del volontariato - imposto agli enti creditizi in connessione all'esercizio della loro facolta' di trasformazione volontaria in societa' per azioni - non e' censurabile deducendo il mancato rispetto di principi e criteri propri dell'imposizione fiscale, giacche' gli oneri collegati a determinate opzioni - al pari delle prestazioni obbligatorie destinate direttamente a fini sociali senza passare per i bilanci dello Stato o di enti locali - non hanno natura di prestazioni tributarie, alle quali soltanto fa, invece, specifico riferimento l'art. 53 Cost., enunciando i principi della capacita' contributiva e della progressivita' del sistema tributario. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, commi primo e secondo, L. 11 agosto 1991 n. 266, in riferimento agli artt. 53, 81 e 97 Cost.). - S. n. 75/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio, ed in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 47, 53, 81 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Toscana con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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