Corte costituzionale
Sentenza n. 464/1993
Corte cost., sent. 24 dicembre 1993, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 464/1993
- Data di deposito
- 24 dicembre 1993
- Data di decisione
- 16 dicembre 1993
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:464
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 1° aprile 1993
- art. 344, comma 1, codice di procedura penale
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 112, Costituzione
- art. 109, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993
- art. 68, comma 2, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 109, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 20102
Nel quadro della posizione di istituzionale indipendenza del pubblico ministero rispetto ad ogni altro potere, l'ufficio del p.m. territorialmente e funzionalmente competente deve ritenersi abilitato a decidere - con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa - in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale; detto ufficio e' quindi legittimato a proporre conflitto di attribuzione in relazione al diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un parlamentare, non essendo rinvenibile, quanto meno ai fini dell'esercizio dell'azione penale, un "organo di vertice" del potere nel cui ambito gli uffici del p.m. sono inquadrati. (Nella specie, rigettando l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' - sotto il profilo della legittimazione attiva - del conflitto sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione al provvedimento con cui la stessa Camera, senza decidere sul merito, aveva restituito gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti). - S. n. 462/1993 (massima E); sulla posizione di istituzionale indipendenza del p.m., v. S. nn. 190/1970, 96/1975, 88/1991.
Massima n. 20103
Il ricorso per conflitto di attribuzione sottoscritto dal Procuratore della Repubblica aggiunto, anziche' dal Procuratore titolare, deve ritenersi riferibile alla Procura di cui reca l'intestazione, ove - come nel caso di specie - risulti che esso e' stato formulato dal Procuratore aggiunto, d'intesa con il titolare, nell'esercizio del potere di supplenza, 'ex' art. 109, r.d. n. 12 del 1941. (Nella specie, respingendo l'eccezione formulata dalla difesa della Camera dei deputati, la Corte ha confermato l'ammissibilita' del conflitto proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta a seguito della deliberazione della Camera di rinviare al p.m. gli atti relativi alla richiesta di auorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti).
Massima n. 20104
A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993 - la quale, modificando l'art. 68, comma secondo, Cost., ha abolito l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari (conservandola solo in ordine all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare, alle intercettazioni telefoniche, alla detenzione o a qualsiasi altra privazione della liberta' personale) - e' venuto a cadere ogni ostacolo all'attivazione del procedimento penale per i fatti-reato in relazione ai quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta aveva richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti; pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla medesima Procura nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima aveva restituito gli atti al p.m. per essere stata presentata la richiesta oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito.
Massima n. 20105
In conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di improcedibilita' del conflitto di attribuzione sorto, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e la Camera dei deputati, in relazione al provvedimento con cui quest'ultima ha restituito gli atti al p.m., senza decidere sul merito della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Occhipinti, presentata oltre il termine 'ex' art. 344, comma primo, cod. proc. pen., resta assorbita la questione di costituzionalita' relativa a detto articolo, prospettata in via subordinata dalla Procura ricorrente, in riferimento agli artt. 3, 25, 68, comma secondo, 109 e 112 Cost..
Massima n. 20106
Nel sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta non ha formulato alcuno specifico motivo di impugnativa riferito alla richiesta di autorizzazione all'arresto dell'on. Occhipinti, sicche' nessuna pronuncia va adottata con riguardo ad essa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera il 1 aprile 1993 e concernente la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Gianfranco Occhipinti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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