Corte costituzionale

Sentenza n. 408/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
408/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
5 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:408

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 20029

L'eccezione posta in essere dalla disposizione dell'art. 12, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, che esclude dalla partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno i candidati che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi, al principio, costituzionalmente garantito, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale la costituzione del rapporto di pubblico impiego e la permanenza di esso non possono essere escluse, di per se', dalla condanna penale per determinati reati, non puo' ritenersi giustificata, quando alla condanna abbia fatto seguito la riabilitazione, dalla peculiarita' dei compiti e dei requisiti specifici richiesti per le attivita' che fanno capo all'Amministrazione dell'interno. E' infatti irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le finalita' di reinserimento del condannato nella vita sociale cui si ispira anche l'art. 27, terzo comma, ult. parte, Cost., precludere all'Amministrazione la valutazione dell'intervenuta riabilitazione, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alle mansioni da espletare in base al concorso, per stabilire - come richiesto dal su richiamato principio - se la peculiarita' della situazione consenta la compatibilita' tra condanna ed esercizio dell'attivita' impiegatizia. Pertanto, l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, assorbiti i restanti prospettati profili di incostituzionalita', va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato. - Sentt. nn. 971/1988 e 197/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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