Corte costituzionale
Sentenza n. 408/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 408
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 408/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:408
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 20029
L'eccezione posta in essere dalla disposizione dell'art. 12, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, che esclude dalla partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno i candidati che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi, al principio, costituzionalmente garantito, piu' volte affermato dalla Corte, secondo il quale la costituzione del rapporto di pubblico impiego e la permanenza di esso non possono essere escluse, di per se', dalla condanna penale per determinati reati, non puo' ritenersi giustificata, quando alla condanna abbia fatto seguito la riabilitazione, dalla peculiarita' dei compiti e dei requisiti specifici richiesti per le attivita' che fanno capo all'Amministrazione dell'interno. E' infatti irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le finalita' di reinserimento del condannato nella vita sociale cui si ispira anche l'art. 27, terzo comma, ult. parte, Cost., precludere all'Amministrazione la valutazione dell'intervenuta riabilitazione, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alle mansioni da espletare in base al concorso, per stabilire - come richiesto dal su richiamato principio - se la peculiarita' della situazione consenta la compatibilita' tra condanna ed esercizio dell'attivita' impiegatizia. Pertanto, l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, assorbiti i restanti prospettati profili di incostituzionalita', va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato. - Sentt. nn. 971/1988 e 197/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del ministero dell'interno) nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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