Corte costituzionale
Sentenza n. 402/1993
Corte cost., sent. 18 novembre 1993, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 402/1993
- Data di deposito
- 18 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:402
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 6, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19970
La legge retroattiva e' soggetta al controllo di conformita' al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi, sia che si tratti di una norma innovativa con clausola di retroattivita', sia che si tratti di una norma interpretativa, per sua natura retroattiva.
Massima n. 19971
La legittimita' di un intervento legislativo retroattivo non e' contestabile, sotto il profilo della ragionevolezza, nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata (dal legislatore) piu' opportuna: in tal caso, requisito di giustificazione della retroattivita' e' che il diverso modello di decisione imposto dalla legge sopravvenuta fosse ragionevolmente prospettabile, in relazione ai rapporti anteriormente costituiti, in alternativa a quello applicato dalla giurisprudenza. - O. n. 480/1992.
Massima n. 19972
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale conferisce efficacia retroattiva alla previsione del precedente comma terzo, secondo cui il servizio di mensa aziendale e' computabile agli effetti retributivi soltanto nei ristretti limiti del valore convenzionale dell'indennita' sostitutiva risultante dalle clausole degli accordi e contratti collettivi - non provvede direttamente a sanare le pattuizioni collettive gia' ritenute nulle, in via interpretativa, dalla giurisprudenza della Cassazione nel periodo 1989-1992, bensi' sostituisce a tale valutazione un modello di decisione alla cui stregua esse debbono ritenersi valide sin 'ab origine'. Tale modello - in quanto corrisponde all'opzione interpretativa seguita dalla giurisprudenza fino al 1989 e riaffermata a piu' riprese dalle organizzazioni sindacali - non e' affatto arbitrario o improbabile, sicche' il denunciato intervento retroattivo (a prescindere se abbia o meno valore di interpretazione autentica e indipendentemente dall'esattezza dell'opzione interpretativa prescelta) non esorbita dai limiti della ragionevolezza, ne' lede la certezza del diritto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359). - V. le massime precedenti (e, ivi, richiami); per ipotesi (e soluzione) diversa, v. S. n. 155/1990.
Massima n. 19973
L'art. 6, comma quarto, del d.l. n. 333 del 1992 - il quale pone limiti retroattivi alla computabilita' del servizio di mensa ai fini retributivi - non lede la 'potestas iudicandi' del potere giudiziario ne' il diritto di difesa del cittadino, giacche' non appare mosso dall'intento di influire su concrete fattispecie 'sub iudice', bensi' stabilisce, in via generale, il modello di decisione cui - nell'esercizio di detta 'potestas' - i giudici sono obbligati ad attenersi anche per i rapporti precedenti, salvo quelli definiti con sentenza passata in giudicato o in via transattiva. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma quarto, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359). - S. nn. 39/1993, 6/1988, 118/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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