Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:364
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 133 del 22 aprile 1991
- art. 544, codice di procedura penale
- art. 6, decreto-legge n. 60 del 1° marzo 1991
- legge n. 133 del 22 maggio 1991
- art. 544, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
- art. 72, Costituzione
- art. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 7, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 19904
La legge delega per l'emanazione del codice di procedura penale non occupa, nella gerarchia delle fonti, una posizione diversa da quella di ogni altra legge con la conseguenza che essa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione, puo' essere modificata anche con decreto-legge, salva, ovviamente, la successiva conversione. La speciale procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge delega n. 81 del 1987 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del codice di procedura penale nel primo triennio di vigenza dello stesso codice, non esclude, pertanto, la possibilita' che innovazioni o modificazioni alla disciplina espressa in detto codice possano essere introdotte anche attraverso i diversi canali di produzione normativa primaria previsti in Costituzione. Va quindi respinta, nella specie, la censura di incostituzionalita' relativa alla modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. (riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della sentenza non contestualmente motivata) contestata perche' posta in essere senza l'osservanza della suddetta speciale procedura. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 72 e 77 Cost. - in relazione agli artt. 7 e 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito in legge 22 aprile 1991, n. 133).
Massima n. 19905
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - costituente sul punto "diritto vivente" - in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991) pur in mancanza di un coordinamento formale, anche l'art. 548, secondo comma, st. codice, deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' formulate nei confronti del citato art. 6 (per lamentata contrazione, a scapito dell'imputato presente alla lettura del dispositivo ma ignaro della data del deposito, del termine per impugnare, e ingiustificata disparita' di trattamento del medesimo rispetto all'imputato contumace, per il fatto che a quest'ultimo, in ogni caso, va dato avviso del deposito dei motivi) censure basate entrambe sul non piu' condivisibile presupposto che anche dopo la modifica dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., l'avviso di deposito debba essere comunicato all'imputato presente solo dopo il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo, (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 del d.l. 1 marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133). - cfr. Cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli artt. 3, 24, 72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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