Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:349
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 19976
Come gia' piu' volte affermato, nel giudizio incidentale di costituzionalita', la Corte, in sede di verifica dell'ammissibilita' della questione, puo' rilevare il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice 'a quo' solo ove questo appaia macroscopico. (Nel caso di specie, riguardante la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di sospendere, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'applicazione, nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, sollevata da un Tribunale di sorveglianza in giudizi vertenti su reclami di detenuti contro provvedimenti del Ministro emanati in base alla norma impugnata, ha ritenuto non sindacabili le argomentate affermazioni del giudice 'a quo' - non contraddette ma se mai suffragate dalla giurisprudenza - circa la propria giurisdizione e competenza, respingendo la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato sul presupposto che competente a decidere sui reclami in oggetto sarebbe stato il giudice amministrativo). - V., da ultimo S. nn. 163/1993 e 288/1993.
Massima n. 19977
La tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia all'inviolabilita' della liberta' personale, opera anche nei confronti di chi e' stato sottoposto a legittime restrizioni della liberta' personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure, come e' ovvio, con le limitazioni che lo stato di detenzione comporta; da cio' consegue, in applicazione anche del principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'", che l'adozione di provvedimenti che comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della liberta' personale, puo' avvenire solo con le garanzie (liberta' di legge e di giurisdizione) previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione. L'amministrazione penitenziaria, quindi, puo' adottare, nel rispetto dei principi costituzionali posti a garanzia della liberta' personale, della funzione rieducativa della pena e del diritto di difesa (oppure nel rispetto degli artt. 13, quarto comma, 27, terzo comma, e 24 Cost.) solo provvedimenti relativi alle modalita' di trattenimento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, mentre sono di competenza all'Autorita' giudiziaria le misure che incidono nella quantita' e qualita' della pena come quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco dal carcere (affidamento in prova al servizio sociale, permessi premi, licenze ecc..) - Sull'ambito di operativita' del principio della inviolabilita' della liberta' personale, v. S. nn. 204/1974, 185/1985, 312/1985, 374/1987 e 53/1993. - Sulla portata del principio di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., v. S. n. 114/1979. - Sul principio di proporzionalita' e individualizzazione della pena, v. S. nn. 50/1980, 203/1991, 299/1992 e 306/1993.
Massima n. 19978
Una volta evidenziati (v. massima sub. B) i limiti della competenza funzionale dell'amministrazione penitenziaria, l'impugnato art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di sospendere, quando ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'applicazione nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dallo stesso ordinamento penitenziario) puo' essere interpretato in modo conforme al dettato costituzionale nel senso che il potere riconosciuto al Ministro deve intendersi limitato alla sospensione di quelle regole ed istituti che nell'ordinamento penitenziario gia' appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria e che si riferiscono (v. massima B) al regime di detenzione in senso stretto; la norma censurata quindi non concerne l'adozione di provvedimenti idonei ad incidere nel grado di liberta' personale del detenuto ne' attribuisce al Ministro una specifica competenza in ordine alla sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti, rimanendo altresi' implicito che i provvedimenti ministeriali debbano comunque recare puntuale motivazione si' da consentire all'interessato una efficace tutela giurisdizionale. Cosi' interpretate le norme impugnate, vengono meno le censure d'incostituzionalita' avanzate dai giudici remittenti. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41 bis, secondo comma, l. 16 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma Cost.).
Massima n. 19979
Le stesse ragioni che consentono di escludere l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41 bis l. 26 luglio 1975 n. 354, delimitandone l'ambito applicativo ed integrandone il portato con il richiamo ai principi generali dell'ordinamento (v. massima C), conducono anche alla conclusione che taluni rilievi svolti dai giudici rimettenti pur se rivolti verso la norma impugnata, riguardano in realta' il provvedimento ministeriale di applicazione; tali provvedimenti, tuttavia sono sindacabili dal giudice ordinario, il quale in caso di reclamo esercitera' su di essi lo stesso controllo giurisdizionale che l'ordinamento penitenziario gli attribuisce in via generale sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria e sui provvedimenti comunque concernenti l'esecuzione della pena. - In senso conforme v. S. n. 53/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 15, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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