Corte costituzionale
Sentenza n. 348/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 348/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:348
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 35 del 29 gennaio 1992
- art. 2, comma 16, decreto-legge n. 386 del 5 dicembre 1991
- art. 2, comma 15, decreto-legge n. 386 del 5 dicembre 1991
- art. 2, comma 17, decreto-legge n. 386 del 5 dicembre 1991
- art. 2, comma 12, decreto-legge n. 386 del 5 dicembre 1991
Parametri
- art. 27, comma 5, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, Costituzione
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, comma 4, legge n. 142 del 8 agosto 1990
- art. 128, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 19862
Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di costituzionalita', in via principale, dell'art. 2, comma sedicesimo, d.l. n. 8 del 1993, per la parte concernente la deroga, ivi prevista, alla necessita' di ratifica, da parte dei competenti organi degli enti locali, degli accordi raggiunti in sede di conferenza di servizi che comportino variazione degli strumenti urbanistici: atteso che l'art. 18 del sopravvenuto d.l. 18 gennaio 1993 n. 8 (conv. in l. n. 68 del 1993) ha modificato la norma impugnata, imponendo - in sostituzione della censurata deroga - il pieno rispetto dell'art. 27, comma quinto, l. n. 142 del 1990.
Massima n. 19863
L'istituto della "conferenza di servizi" - valorizzato dalla recente legislazione sia generale che di settore - si configura come mezzo di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa, orientato alla realizzazione del principio di buon andamento 'ex' art. 97 Cost., e utilmente inserito nel sistema pluralistico dei livelli di Governo; detto istituto realizza, infatti, un giusto contemperamento fra la necessita' della concentrazione delle funzioni in un'istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che cio' implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni, dovendo ciascun rappresentante essere investito - per competenza propria o per delega - dei poteri corrispondenti all'atto spettante, nell'ambito del procedimento, alla sfera dell'amministrazione rappresentata, e ben potendo ciascun ente (attraverso puntuali direttive previamente impartite, deleghe condizionate, o riserve di preventivo esame dello schema di risoluzione) orientare l'atteggiamento del proprio rappresentante in merito alle scelte definitive che in concreto dovranno essere adottate. - Sull'istituto della "conferenza di servizi", v. S. nn. 62/1993, 37/1991; sul ruolo di centralita' delle regioni nel sistema delle autonomie locali, S. n. 343/1991.
Massima n. 19864
L'art. 2 del d.l. n. 386 del 1991 - il quale, ai fini della valutazione, modificazione e approvazione dei programmi e progetti esecutivi di alienazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili statali, istituisce una conferenza di servizi a composizione mista paritetica, le cui deliberazioni unanimi sostituiscono gli atti procedimentali previsti da leggi statali e regionali e comportano variazione agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali - non determina un'espropriazione delle competenze spettanti alle regioni e alle province autonome, che a detta conferenza partecipano con propri rappresentanti, e trova giustificazione nelle ragioni di interesse pubblico sottese al rilevante disegno di politica economica inerente alla dismissione di beni appartenenti allo Stato. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 2, commi dodicesimo, quindicesimo e diciassettesimo, del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in l. 29 gennaio 1992 n. 35, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128 Cost., nonche' agli artt. 4 e 5 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ed agli artt. 8, nn. 3, 5 e 6, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche in relazione all'art. 27, comma quarto, l. n. 142 del 1990). - V. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali).
Massima n. 19865
La partecipazione dell'assessore all'urbanistica della Provincia autonoma di Trento al comitato tecnico-consultivo per l'alienazione di beni immobili statali suscettibili di gestione economica (art. 2, comma dodicesimo, d.l. n. 386 del 1991), e' intesa ad agevolare, nel quadro della leale cooperazione fra i diversi livelli di governo, il coordinamento della legislazione provinciale urbanistica con le determinazioni - incidenti su tale materia - che saranno adottate dalla "conferenza di servizi"; cio' non toglie, peraltro, che, in tale successiva sede, il rappresentante della Provincia - ove constati l'impossibilita' di far recepire nell'ordinamento provinciale le deliberazioni che la conferenza intende adottare - possa negare il proprio assenso, cosi' da impedire il formarsi della volonta' della conferenza, che deve essere unanime. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in l. 29 gennaio 1992 n. 35, sollevata dalla Provincia di Trento sull'assunto che la partecipazione dell'assessore all'organo consultivo sarebbe insufficiente a salvaguardare le competenze urbanistiche provinciali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 12, 15 e 17 del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevata, in riferimento agli art. 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 15,16 e 17 del medesimo decreto-legge, come convertito in legge, sollevate, in riferimento agli artt. 8 nn. 3, 5 e 6; 9 n. 10; 16 dello Statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze