Corte costituzionale
Sentenza n. 323/1993
Corte cost., sent. 21 luglio 1993, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 323/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:323
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- legge n. 359 del 14 agosto 1992
- art. 11, comma 2, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 19867
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve dichiararsi l'irricevibilita' dell'atto di intervento di soggetto privato, non parte nel processo di provenienza, depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Ne' quindi possono essere presi in considerazione gli elementi che nell'atto stesso si assuma comprovino, nel caso, l'ammissibilita' dell'intervento. (Inammissibilita' dell'intervento della Confederazione italiana della proprieta' edilizia nel giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale delle norme dell'art. 11, secondo comma, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1992, n. 359, concernenti la proroga biennale delle locazioni abitative scadute dopo la entrata in vigore della legge).
Massima n. 19868
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 11, secondo comma, del d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni in l. n. 359 del 1992, nella parte in cui per la stipula dei previsti patti in deroga alla legge n. 392 del 1978, prevede l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Oggetto del giudizio 'a quo' e' infatti esclusivamente la finita locazione e la contestata proroga della stessa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 18, 23 e 24 Cost., dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua').
Massima n. 19869
In sede di controllo della rilevanza ai fini della ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale, la Corte puo' disattendere la premessa interpretativa del giudice remittente solo se questa risulti palesemente arbitraria o del tutto non plausibile. Nella specie, pertanto - difettando tale condizione - non puo' disattendersi l'argomentata affermazione dei giudici 'a quibus', secondo cui la proroga biennale dei contratti di locazione prevista dall'art. 11, d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni in l. n. 359 del 1992) opera non solo nel caso in cui entrambe le parti, locatore e conduttore, abbiano manifestato la volonta' di stipulare un nuovo contratto senza poi trovare accordo sulla misura del canone, ma anche nel caso di assoluta mancanza di trattative, con conseguente reiezione dell'eccezione di inammissibilita' avanzata dalle parti private, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma anzidetta.
Massima n. 19870
Secondo i principi affermati in materia dalla Corte la straordinaria e temporanea proroga delle locazioni e' compatibile con i precetti costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprieta' privata, purche' la limitazione sia contenuta entro un ristretto spazio temporale e sia dettata da rilevanti esigenze sociali, senza che si realizzi una definitiva ed irreversibile compressione della facolta' di godimento del proprietario. La proroga e' altresi' giustificata se destinata a realizzare un anello di congiunzione con una nuova disciplina da attuare gradualmente. - S. nn. 3/1976, 225/1976, 89/1984, 32/1980.
Massima n. 19871
La proroga biennale prevista dall'art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (convertito con modificazioni in l. n. 359 del 1992) per i contratti di locazione con scadenza successiva alla entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla citata legge, se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, non e' fine a se stessa ne' e' tale da configurare una riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l'accordo delle parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative. Pertanto, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, non sussiste violazione delle garanzie costituzionali del diritto di proprieta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Massima n. 19872
L'applicazione della nuova disciplina relativa alla proroga biennale delle locazioni, prevista dall'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in legge n. 359 del 1992), ai soli contratti con scadenza successiva al 14 agosto 1992 (data della entrata in vigore della legge) non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto lo stesso dato temporale costituisce un elemento di differenziazione che, tra l'altro, e' ancorato alla gia' avvenuta estinzione del vincolo negoziale per i contratti scaduti prima della data sopra indicata, in base ad una scelta normativa collegata al passaggio ad una nuova disciplina delle locazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359).
Massima n. 19873
La necessita', come causa di cessazione della proroga legale delle locazioni, ha assunto, nella comune interpretazione adeguatrice delle norme che la prevedono, funzione di strumento per la composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile in caso di necessita'. In questi casi il recesso deve trovare applicazione ai rapporti in corso per la proroga imposta autoritativamente dalla legge, restandone esclusi soltanto quelli pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti. - Cfr. S. nn. 132/1972; 22/1980; 250/1983 e 291/1987.
Massima n. 19874
L'interpretazione dell'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in legge n. 359 del 1992) da parte dei giudici 'a quibus', secondo cui, alla prima scadenza del contratto, successiva alla data di entrata in vigore della legge, la proroga ivi prevista opererebbe in modo automatico se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, anche in presenza di necessita' del proprietario-locatore di adibire l'immobile ad uso proprio o di familiari o per uno degli altri motivi previsti dagli artt. 29 e 59 l. 27 luglio 1978, n. 392, si palesa inesatta e non in linea non solo con il principio di necessaria applicazione del recesso elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed affermato dalla legislazione di settore, ma anche con il sistema normativo in cui si colloca la disposizione contestata. Difatti il secondo comma dell'art. 11 prevede che per i contratti ad uso abitativo, il rinnovo del contratto con un nuovo canone (c.d. patto in deroga) per un ulteriore quadriennio con rinuncia della facolta' di disdetta alla prima scadenza, puo' essere impedito se ricorrono le condizioni indicate dagli artt. 29 e 59 l. n. 392/1978, fra cui rientra la necessita' del locatore; a maggior ragione, quindi, tale principio deve operare nel caso della proroga ex lege, che puo' essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede. La norma, cosi' interpretata, si sottrae ai dubbi di legittimita' costituzionale prospettati. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 - sotto l'anzidetto profilo - 24 e 42 della Costituzione). - V. massima precedente.
Massima n. 19875
La proroga biennale prevista dall'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (convertito con modificazioni in legge n. 359 del 1992) per i contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della citata legge, se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, per la mancata previsione di una specifica procedura volta a disciplinare l'esercizio del recesso per necessita' da parte del locatore. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio dell'immobile -peraltro individuabili all'interno del sistema con gli ordinari criteri di interpretazione - non sono infatti disciplinati dalla disposizione impugnata la quale ha riguardo esclusivamente ai profili sostanziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1. - Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18, 23 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2. - Non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dai Pretori di Salerno, di Roma, di Bologna e di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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