Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1993
Corte cost., sent. 1° luglio 1993, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1993
- Data di deposito
- 1° luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 158 del 14 giugno 1990
- decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, legge n. 158 del 14 giugno 1990
- voce 41, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 5, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 9, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 8, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 25, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 23, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 40, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 18, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 39, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 7, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 10, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 2, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 46, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, n. voce 17, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 42, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 28, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 35, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 43, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 33, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 39, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 41, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 1, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 38, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 4, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 32, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 16, 1, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 18, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tariffa, voce 15, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- decreto legislativo n. 31 del 23 gennaio 1992
- art. 4, legge n. 158 del 14 giugno 1990
- art. 4, comma 8, legge n. 158 del 14 giugno 1990
Massime
Massima n. 19817
Posto che nei giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, la notificazione dei ricorsi avverso le leggi dello Stato va effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, e non gia' presso l'Avvocatura dello Stato. E' pertanto inammissibile il ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato, ma tardivamente alla Presidenza del Consiglio; ne' il vizio di tardivita' puo' ritenersi sanato dalla successiva costituzione in giudizio di quest'ultima (tramite l'Avvocatura), se - come nel caso di specie - detta costituzione avvenga proprio per contrastare l'ammissibilita' dell'impugnazione. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 4, comma primo, L. 14 giugno 1990, n. 158, ed il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.). - v. S. nn. 548/1989, 13/1960, nonche' S. n. 215/1988.
Massima n. 19818
Il termine perentorio di 30 giorni per la notificazione del ricorso regionale avverso leggi dello Stato - previsto dall'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953 - non puo' considerarsi talmente breve da renderne impossibile il rispetto; ne' della sua legittimita' costituzionale puo' dubitarsi in relazione a circostanze di mero fatto, come quelle (scadenza del termine il 31 agosto, di sabato) che, nel caso di specie, avrebbero comportato la tardiva notifica alla Presidenza del Consiglio di un ricorso della Regione Umbria tempestivamente consegnato all'Ufficio notifiche ma notificato nei termini alla sola Avvocatura dello Stato. (In base a tali assunti, la Corte ha ritenuto di non aderire alla richiesta della Regione Umbria di sollevare questione di costituzionalita' dell'art. 32, comma secondo, L. n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 117 Cost., nonche' all'art. 2, comma primo, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1). - v. massima precedente; v. anche O. nn. 410/1990, 556/1987.
Massima n. 19819
Una volta accolta l'eccezione di inammissibilita' del ricorso della Regione Umbria per tardivita' della sua notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, resta assorbita l'ulteriore eccezione dell'Avvocatura dello Stato' secondo cui sarebbe tardiva - e dunque inammissibile - l'impugnazione della norma di delegazione 'ex' art. 4, L. n. 158 del 1990, proposta nel suddetto ricorso a seguito dell'emanazione e congiuntamente all'impugnazione del decreto legislativo n. 230 del 1991.
Massima n. 19820
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalita' concernente la voce 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale) della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, atteso che il sopravvenuto decreto legislativo n. 31 del 1992 - correttivo di quello impugnato - ha modificato il contenuto di detta voce in modo da far venir meno le doglianze formulate nel ricorso della Regione Lombardia. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 19821
L'art. 119 Cost. riconosce alle regioni autonomia tributaria, ma ne condiziona il contenuto - sia per quanto attiene al tipo di tributo, sia in relazione al suo profilo quantitativo - alla legge statale: quest'ultima e' dunque la fonte necessaria e obbligata della disciplina degli spazi regionali, e rispetto ad essa la potesta' normativa tributaria delle regioni si configura non come una potesta' legislativa di tipo concorrente, bensi' soltanto come una potesta' "attuativa", analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost.. - S. nn. 272/1986, 204/1987, 214/1987, 294/1990.
Massima n. 19822
La delega prevista dall'art. 4, L. n. 158 del 1990 - pur non facendo piu' riferimento alla regola della necessaria corrispondenza tra atti regionali ed atti gia' statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative - conferma la potesta' legislativa statale in materia di tasse sulle concessioni regionali, riservando alle regioni una competenza normativa di mera attuazione, costituita, nella specie, dalla possibilita' di disporre annualmente, con legge regionale, aumenti della tariffa non superiori al 20%. - in argomento, v. anche S. n. 427/1993.
Massima n. 19823
Le note alle voci 2, 5, 7, 8, 9, 10, 25, 39, 40 e 46 - nonche', in parte, quelle relative alle voci 18 e 23 - della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, contengono previsioni che, seppur riferite ai provvedimenti amministrativi regionali, non disciplinano questi ultimi, ma sono (o devono ritenersi) dirette, in realta', ad indicare il presupposto dell'imposizione - inteso come "fatto economico" - e il momento in cui il tributo deve essere corrisposto; percio', dette note non incidono sulle competenze legislative regionali 'ex' art. 117 Cost., ne' violano i limiti fissati, in sede di delega, dall'art. 4, L. n. 158 del 1990, il quale consente allo Stato di dettare eventuali norme disciplinatrici del tributo. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 19824
La nota alla voce 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevedendo che l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue solo dopo il superamento del prescritto esame, rende esplicito un principio ricavabile dalla legge-quadro sulla caccia, e come tale non e' lesiva di alcuna attribuzione regionale (a prescindere se la tariffa costituisca o meno la 'sedes materiae' piu' opportuna). (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 19825
Non e' lesivo di alcuna attribuzione regionale che la nota alla voce 23 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, subordini al nulla osta dello Stato l'autorizzazione regionale per l'apertura di agenzie di viaggio, trattandosi di previsione attinente a profili di polizia di sicurezza residuata alla competenza dello Stato. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - Sulla residua competenza statale in materia di sicurezza, v. S. n. 77/1987.
Massima n. 19826
Le ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili - previsti dalle voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e 43 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 - non esulano dalla disciplina delle tasse di concessione regionale, giacche' accedono ad esse secondo la legislazione statale vigente, la quale, sotto questo aspetto, contiene principi tuttora validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, in quanto diretti ad esigenze sia di chiarezza (nel senso di precisare le fattispecie in cui e' ammesso un cumulo di oneri) sia di coordinamento (nel senso di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi ed assicurare cosi' il rispetto dei principi dell'eguaglianza tributaria e della capacita' contributiva). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., assumendo che la previsione delle ulteriori tasse, contributi e diritti atterrebbe alla potesta' normativa sostanziale delle regioni e non rientrerebbe nei limiti della delega 'ex' art. 4, L. n. 158 del 1990).
Massima n. 19827
La disciplina - necessariamente omogenea - degli aspetti tributari dei provvedimenti amministrativi regionali, e' di competenza del legislatore statale, ne' quest'ultimo deve all'uopo tener conto di normative regionali che abbiano gia' disposto in difformita' della disciplina statale precedente, da cui non potevano, invece, discostarsi. Percio', la nota alla voce 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, legittimamente prevede una classificazione in quattro tipi della licenza di pesca, corrispondente a quella operata dal precedente testo unico (n. 121 del 1961) sulle tasse di concessione governativa (al quale fa implicito riferimento l'art. 4, comma ottavo, della legge delega n. 158 del 1990), senza tenere conto delle normative regionali che - tenute a conformarsi al suddetto testo unico (in quanto ancora vigente per la parte riguardante le tasse sulle concessioni trasferite alle regioni) - hanno invece disposto in modo difforme da esso. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - v. S. n. 272/1986; sulla limitata abrogazione del d.P.R. n. 121 del 1961, v. S. n. 294/1990.
Massima n. 19828
La nota alla voce 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, disponendo la ripartizione fra determinate categorie di soggetti del gettito della soprattassa sulle licenze di pesca, conferma un principio gia' contenuto nel testo unico sulle tasse di concessione governativa (d.P.R. n. 121 del 1961), al quale fa implicito riferimento la norma di delegazione (art. 4, L. n. 158 del 1990), e non viola, quindi, l'autonomia regionale, tenuto anche conto che destinatari del gettito sono le amministrazioni provinciali - per le quali lo Stato puo' dettare apposita disciplina - nonche' associazioni riconosciute dalle stesse regioni, e che e' il Consiglio regionale a definire i criteri di riparto fra detti soggetti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 19829
Le voci 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), 16 sub 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie), e 18 (licenza di pesca nelle acque interne) della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, non sono in contrasto con il criterio di quantificazione dei tributi fissato dalla norma di delega (art. 4, L. n. 158 del 1990) per i provvedimenti amministrativi gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione; infatti, legittimamente dette voci hanno tenuto conto - all'indicato fine - dei soli tributi stabiliti dalle norme regionali in conformita' alla legislazione statale precedente (e, cioe', al testo unico delle tasse di concessione governativa, emanato con d.P.R. n. 261 del 1961), e non anche dei tributi stabiliti dalle regioni in difformita' dalla classificazione dei suddetti provvedimenti contenuta nel medesimo testo unico. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.). - per l'assimilabilita', ai fini tributari, tra riserve di caccia e aziende faunistiche, v. S. n. 271/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Umbria indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158), relativamente alle note alle voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 sub 1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale concernente la voce 41 della predetta tariffa, sollevata dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze