Corte costituzionale
Sentenza n. 286/1993
Corte cost., sent. 16 giugno 1993, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/1993
- Data di deposito
- 16 giugno 1993
- Data di decisione
- 10 giugno 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:286
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19714
La disposizione dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., secondo la quale in caso di piu' sentenze di condanna, divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncia la condanna meno grave, revocando le altre, e' riferibile, e quindi applicabile, anche nell'ipotesi di conflitto fra due ordinanze emesse da giudici diversi, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., su istanze di applicazione, nel procedimento esecutivo, della disciplina del reato continuato, ma solo quando entrambi i provvedimenti siano di accoglimento, non, invece, quando uno di essi sia di rigetto. Tale tipo di pronuncia, infatti, essendo comunque sempre resa "rebus sic stantibus", finche' cioe' non vengano prospettati o elementi nuovi o elementi di cui comunque non si sia tenuto conto, non puo' ritenersi irrevocabile ne' percio' equipararsi, quanto all'operativita' del principio del 'ne bis in idem', a quella di accoglimento.
Massima n. 19715
Riguardo alla questione proposta, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost. nei confronti dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra giudicati sia eseguito quello derivante dalla decisione del giudice naturale anche se meno favorevole al reo, la errata interpretazione della disposizione impugnata e le anomale vicende processuali, sulla base della quale e in seguito alle quali la questione stessa e' stata sollevata, non consentono alla Corte costituzionale di pronunciarsi. Nel caso di specie, infatti, il conflitto - risolto dalla Cassazione, in base al principio del "favor rei", con decisione vincolante per il giudice rimettente che percio' ha impugnato la norma di legge su cui la stessa decisione si fonda - si pone fra due ordinanze (rispettivamente delle Corti di appello di Cagliari e di Milano) emesse su istanze, presentate ad entrambe, in tempi diversi, dalla stessa persona, per l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato. Al primo di tali provvedimenti (della Corte d'appello di Cagliari) pero', trattandosi di una statuizione di rigetto e quindi non irrevocabile, la norma censurata non e' riferibile e pertanto, sotto questo aspetto, mancando la stessa condizione per ravvisare la dedotta compromissione dei parametri costituzionali, deve escludersi che con la ordinanza di rimessione sia stata effettivamente formulata una questione di legittimita' costituzionale. A sua volta, poi, la seconda ordinanza (della Corte di Milano) - contenente la statuizione (di accoglimento) piu' favorevole, e percio' in forza della intervenuta decisione della Cassazione, da eseguire - e' stata riconosciuta dalla stessa Cassazione - per il mancato accertamento della propria competenza da parte del giudice che l'ha pronunciata ed altre omissioni - viziata da "manifesta ed oggettiva illegalita', anche se coperta dal formale passaggio in giudicato", in tal modo finendo col realizzare una di quelle situazioni patologiche non suscettibili, in quanto estranee al sistema, di apprezzamento in sede di sindacato di costituzionalita'. (Inammissibilita', sotto i su indicati profili, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Massima n. 19716
Il 'petitum' divisato dal giudice 'a quo' nell'impugnare - in relazione al conflitto insorto fra due ordinanze su istanze presentate, ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., per l'applicazione della disciplina del reato continuato - l'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che in caso di contrasto fra piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate per i medesimi fatti contro la stessa persona, debba essere eseguita quella derivante dalla decisione del "giudice naturale, anche se meno favorevole al reo", tende non tanto alla soppressione della regola - su cui la disposizione in questione si fonda - del "favor rei", ma piuttosto alla creazione di un diverso principio che ne circoscriva la incondizionata operativita'. Il che pero' implica scelte, intrinsecamente connesse con la complessa problematica del conflitto fra giudicati, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, onde la preclusione del richiesto intervento della Corte costituzionale, trattandosi di materia riservata al legislatore. (Inammissibilita', sotto il su indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, dell'art. 669, primo comma, cod.proc.pen., 'in parte qua'). - V. massime precedenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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