Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1993

Corte cost., sent. 5 gennaio 1993, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1993
Data di deposito
5 gennaio 1993
Data di decisione
18 dicembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19123

In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nei giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via principale, deve escludersi la legittimazione, ancorche' sotto la forma dell'intervento volontario, dei soggetti non titolari di potesta' legislativa. (Inammissibilita' dell'intervento della Federazione nazionale dei trasporti pubblici locali in giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - di cui alle massime seguenti - promosso con ricorso della Regione Liguria.)

Massima n. 19124

L'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del nuovo codice della strada, con il richiedere, per l'uso in via eccezionale e temporanea di autocarri al trasporto delle persone e per la destinazione a servizio di linea degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, e viceversa, una autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C., non determina alcuna interferenza con i poteri spettanti alle regioni nella materia delle autolinee locali (specificatamente indicati negli att. 1 e 3 del d.P.R. 5/1972 e 84 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) dal momento che la norma denunciata concerne l'idoneita' degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione mutando la loro ordinaria destinazione e non le modalita' di gestione delle tranvie e linee automobilistiche, materia questa rientrante nella competenza regionale; la natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui sono previste riguardano infatti la sicurezza degli impianti e dei veicoli che, richiedendo una uniformita' dei parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, giustificano la competenza di un organo dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma prima e seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285). - V., S. n. 58/1976.

Massima n. 19125

L'autorizzazione di cui all'art. 28, sesto comma, seconda parte, del nuovo codice della strada da rilasciarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C., concerne il mutamento di destinazione in via eccezionale e temporanea, degli automezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente a servizio di linea e viceversa; e proprio perche' riguarda le due reciproche ipotesi mostra di perseguire una finalita' diversa da quella propria della autorizzazione di cui all'art. 87, comma quarto, stesso codice della strada, la quale riguardando solo l'utilizzo di veicoli adibiti a servizio di linea per quello di noleggio con conducente e non viceversa attiene alla gestione del servizio ed e' pertanto razionalmente rimessa alla competenza del "concedente la linea". Cadono percio' le censure di irragionevolezza avanzate nei riguardi dell'art. 82, sesto comma, seconda parte, del codice della strada per supposta contraddizione con la previsione di cui all'art. 87, comma quarto, stesso codice. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, sesto comma, seconda parte, dlgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Massima n. 19126

Una volta chiarito (v. massima B e C) che entrambe le autorizzazioni, da rilasciarsi dalla Direzione generale della M.C.T.C., previste nella prima e seconda parte del'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad essere utilizzato per un certo "tipo" di trasporto, mentre quello dell'art. 87, quarto comma, di competenza del concedente, attiene alla gestione del servizio (avendo riguardo alla linea cui l'autoveicolo e' concretamente destinato) viene meno anche l'asserita incertezza circa la spettanza allo Stato o alle regioni della tassa prevista dal d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa 46 dal momento che la tassa in parola, riguardando il rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente per linee di interesse regionale, non puo' certo essere devoluta, per effetto dell'impugnato art. 82, sesto comma, del nuovo codice della strada, allo Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 119 Cost. della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 82, sesto comma, prima e seconda parte, del dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, - cadendo, di conseguenza, la censura - avanzata su tale erroneo presupposto, di violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze