Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- art. 15, comma 4, octies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19394
La previsione legislativa che, sotto il diverso 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio", sostanzialmente reintroduce la destituzione di diritto del pubblico dipendente penalmente condannato per taluni reati, confligge con l'esigenza - costantemente affermata in precedenti pronunce di incostituzionalita' e recepita dalla L. n. 19 del 1990 - che la compatibilita' tra infrazione e prosecuzione del rapporto di impiego sia valutata, senza automatismo alcuno, graduando e adeguando la sanzione al caso concreto nella sede naturale del procedimento disciplinare, cosi' come richiesto dal "principio di proporzione" che e' alla base della razionalita' che domina il principio di eguaglianza; ne' detta esigenza e' superabile in presenza di finalita' - pur di indubbio rilievo costituzionale - quali quelle perseguite dalla legislazione antimafia, nel cui filone si inserisce la previsione censurata. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita ogni altra questione riferita a parametri diversi) - l'art. 15, comma 4 'octies', L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 'quinquies', prevede la destituzione di diritto, anziche' lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9, L. 7 febbraio 1990 n. 19. - Cfr. S. nn. 270/1986, 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 16/1991; sulle finalita' della L. n. 16 del 1992 nel suo complesso, v. S. n. 407/1992.
Massima n. 19395
La dichiarata incostituzionalita' dell'art. 15, comma 4 'octies', L. n. 55 del 1990 (introdotto dall'art. 1, L. n. 16 del 1992), nella parte in cui prevede (sotto il 'nomen iuris' di "decadenza dal servizio") la destituzione di diritto, senza procedimento disciplinare, del pubblico dipendente penalmente condannato per determinati reati, non riguarda affatto l'ambito applicativo e gli effetti dell'istituto della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, disciplinato dalle vigenti norme del codice penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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