Corte costituzionale
Sentenza n. 153/1993
Corte cost., sent. 8 aprile 1993, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/1993
- Data di deposito
- 8 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 270 del 12 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19435
L'art. 3, l. n. 270 del 1988, a norma del quale le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza con almeno quindici anni di contribuzione, dichiarati inidonei (entro il 20 giugno 1986) rispetto alle mansioni della qualifica di provenienza, e' volto ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale (patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del Regolamento all. A, r.d. n. 148 del 1931), che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente previste, anche se socialmente comprensibili, a favore del personale di tali aziende (autisti, conduttori etc.) e deve quindi escludersi che con la norma in questione si sia inteso incidere sulla peculiare situazione attribuita dalla legge al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro (v. art. 37, l. n. 889 del 1971, relativo al riconoscimento del diritto alla retribuzione percepita prima dell'infortunio). Tale interpretazione trova comunque conferma nella regola per cui tra i significati possibili di una disposizione va scelto quello che non si ponga in contrasto con i principi costituzionali, atteso che i precetti contenuti nell'art. 38, secondo comma, Cost. non consentono che l'antieconomicita' della retribuzione di lavoratori infortunati sul lavoro - prevista peraltro nel caso non da prassi o da accordi, ma da una legge - comporti l'imposizione agli stessi della perdita del posto di lavoro e la conseguente forzosa contribuzione del proprio pensionamento, cosicche' va respinta la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice 'a quo' sul presupposto che l'esodo previsto dalla disposizione impugnata riguardasse anche i suddetti lavoratori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l. 12 luglio 1988, n. 270, in riferimento agli artt. 2, 3,4, 35, 36, 38 e 41 Cost.). - Sullo stesso argomento, sent. 60/1991, che ha ritenuto l'illegittimita' dell'esodo obligatorio per lavoratori ritenuti idonei alle mansioni originarie, ma successivamente destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), sollevata, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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