Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1993

Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 8, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 4, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 6, comma 1, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 6, comma 2, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 12, legge n. 215 del 25 febbraio 1992
  • art. 3, legge n. 215 del 25 febbraio 1992

Parametri

  • art. 3, comma 2, Costituzione
  • art. 3, comma 1, Costituzione
  • art. 8, n.9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, Costituzione
  • art. 8, n.29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 119, Costituzione
  • art. 8, n.20, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n.8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 118, Costituzione
  • art. 81, comma 4, Costituzione
  • art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 3, comma 6, legge n. 158 del 14 giugno 1990
  • art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 19358

Le azioni "positive" costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere - che l'art. 3, comma secondo, Cost. assegna alla Repubblica - di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunita' di inserimento sociale, economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate, fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); dette "azioni positive" - in quanto dirette ad equilibrare situazioni di sostanziale disparita' di condizioni - comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parita' di trattamento stabilito nell'art. 3, comma primo, Cost., ma esigono uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale - potendo altrimenti trasformarsi in fattori aggiuntivi di disparita' di trattamento - talche' il coinvolgimento dei soggetti di autonomia nei relativi programmi e' costituzionalmente possibile solo all'interno di un quadro diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di comportamenti. - S. n. 281/1992, nonche' la successiva massima B (e, ivi, ulteriori richiami).

Massima n. 19359

Le incentivazioni finanziarie disposte dalla L. n. 215 del 1992 a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, mirando a compensare (ovvero ad attenuare) lo squilibrio storicamente esistente a danno del sesso femminile nel campo dell'imprenditoria, rientrano fra le "azioni positive" finalizzate alla realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra uomini e donne; percio', trattandosi di una disciplina positivamente differenziata in vista dell'attuazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un valore costituzionale primario, l'indiretta incidenza di essa sulle politiche di incentivazione promosse dalle regioni nei settori materiali di loro competenza, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4 e 8, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - S. nn. 75/1992, 202/1992, 281/1992, 366/1992 e 406/1992; v. anche la precedente massima A e la successiva massima D.

Massima n. 19360

L'art. 6, comma primo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dell'imprenditoria femminile previste dall'art. 4 della stessa legge, non lede le competenze delle regioni e delle province autonome, trattandosi della fissazione di criteri e modalita' per l'attuazione di programmi legislativi di "azioni positive" di spettanza statale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, L. n. 215, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e della Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - V. massima precedente.

Massima n. 19361

Affiche' sia rispettato il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni, quando la concessione da parte dello Stato di agevolazioni finanziarie all'imprenditoria femminile interferisce in settori di competenza regionale o provinciale, l'esercizio del relativo potere deve essere preceduto da adeguate forme di raccordo con le regioni o le province autonome (tanto piu' in quanto e' previsto che esse concorrano - mediante propri programmi, coerenti con quelli nazionali - al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale che ispirano le norme agevolatorie). Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome. - V. anche la precedente massima B.

Massima n. 19362

L'art. 12, L. n. 215 del 1992, prevedendo la predisposizione e realizzazione di programmi regionali di supporto alle agevolazioni statali per l'imprenditoria femminile, configura - sia se interpretato in via letterale che sistematica - non gia' un obbligo, ma una facolta' delle regioni (e delle province autonome), il cui esercizio, da esse autonomamente deciso, deve conformarsi - per esigenze di coordinamento con le concorrenti iniziative statali - a vincoli e modalita' (quali l'accordo con le associazioni di categoria, la stipulazione di convenzioni con enti aventi particolare esperienza, la limitata contribuzione finanziaria statale) che non possono in alcun modo ritenersi lesivi dell'autonomia regionale o provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 12, L. n. 215 cit., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia per violazione della propria autonomia organizzativa nonche' in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., anche in connessione con gli artt. 109, d.P.R. n. 616 del 1977, 27, L. n. 468 del 1978, e 3, comma sesto, L. n. 158 del 1990).

Massima n. 19363

L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non e' lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, primo comma, e 8 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, e dalla Regione Lombardia, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in connessione con l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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