Corte costituzionale

Ordinanza n. 505/1993

Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 505

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
505/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:505

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
  • art. 9, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
  • art. 8, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
  • art. 3, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20263

Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini prescritti. - Sul principio applicato: v. da ultimo O. n. 470/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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