Corte costituzionale
Ordinanza n. 505/1993
Corte cost., ord. 31 dicembre 1993, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 505/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:505
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
- art. 9, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
- art. 8, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
- art. 3, decreto-legge n. 239 del 19 luglio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20263
Manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini prescritti. - Sul principio applicato: v. da ultimo O. n. 470/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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