Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 490

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
490/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:490

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 4, septies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • art. 15, comma 4, octies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
  • art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20053

Manifesta inammissibilita' della questione, essendo gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, 'in parte qua', la norma denunciata. - S. n. 197/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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