Corte costituzionale
Ordinanza n. 490/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 490/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:490
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 4, septies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, octies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20053
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, 'in parte qua', la norma denunciata. - S. n. 197/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali del Lazio, della Liguria e dell'Abruzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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